Centri natatori: le norme di riferimento (parte II)

Con questa seconda parte completiamo il quadro generale delle norme che vanno seguite nella progettazione e realizzazione degli impianti sportivi destinati al nuoto, tracciato con l’aiuto dell’architetto Giampaolo Martino, omologatore FIN e docente al Master Sport dell’Università Bicocca di Milano.

Centro natatorio a Carugate (da Tsport)

L’Atto d’Intesa tra Stato e Regioni del 16 gennaio 2003 sugli aspetti igienico-sanitari per la costruzione, la manutenzione e la vigilanza delle piscine e dei centri natatori per avere efficacia deve essere adottato con legge regionale da ciascuna Regione.

La Regione Lombardia ha emanato la Dgr 17 maggio 2006 n.8/2552 “Requisiti per la costruzione, la manutenzione, la gestione, il controllo e la sicurezza, ai fini igienico-sanitari, delle piscine natatorie”.

Si tratta di una norma complessa, che indica quali caratteristiche deve avere un impianto natatorio sotto l’aspetto costruttivo, tecnico, impiantistico, di manutenzione, organizzativo e gestionale.

Nell’Atto d’Intesa è definita la classificazione delle piscine e delle vasche natatorie: è chiaro a tutti che sotto l’aspetto igienico-sanitario un conto è una vasca per il nuoto profonda 2 metri e lunga 50 o 25 metri, e un conto è una vasca per bambini con l’acqua profonda 50 cm, o una vasca ricreativa in un parco acquatico; hanno caratteristiche, usi ed esigenze diverse, e vanno considerate in modi diversi.

Inoltre, diversa è la fruizione di un centro natatorio di libero accesso, aperto al pubblico, rispetto ad impianti privati ad uso esclusivo del proprietario e dei suoi ospiti, oppure di una vasca contenente acqua termale o curativa.

Le piscine vengono classificate in:

A – PISCINE PUBBLICHE (praticamente tutte quelle ad uso collettivo, comunali, di centri sportivi privati, compresi i PARCHI ACQUATICI);

B – PISCINE TURISTICO-RICETTIVE (quelle di alberghi, camping ecc. ed anche piccole piscine ad uso collettivo);

C – PISCINE CONDOMINIALI (quelle private a disposizione dei soli condomini).

Le uniche piscine che restano escluse dall’applicazione delle norme sono quelle “ad usi speciali collocate all’interno di strutture di cura, di riabilitazione, termale ancorché connesse a strutture ricettive”.

La grande maggioranza di piscine farà riferimento alla classificazione A – Piscine pubbliche e parchi acquatici.

Centro natatorio a Casalvelino, Salerno (da Tsport)
Centro natatorio a Casalvelino, Salerno (da Tsport)

I requisiti igienico-ambientali

Nell’Allegato n. 1 dell’Atto d’Intesa sopra richiamato vengono definiti sia i requisiti igienico-ambientali riferiti alle caratteristiche delle acque utilizzate nell’impianto di piscina, sia le condizioni termo-igrometriche e di ventilazione, illuminotecniche ed acustiche; le sostanze da utilizzare per il trattamento dell’acqua; nella tabella A sono indicati i requisiti fisici, chimici e microbiologici dell’acqua in immissione e contenuta in vasca.

La suddetta tabella risulta richiamata, e quindi vigente, dalle varie normative regionali.

Ove siano richiamate dalla normativa regionale le norme tecniche dell’UNI diventano obbligatorie: gli impianti di trattamento dell’acqua, ad esempio, dovranno essere conformi ai requisiti riportati nella norma UNI 10637/2006, aggiornata nel 2016.

I controlli per la verifica del corretto funzionamento della piscina sono distinti in controlli interni, eseguiti a cura del responsabile della gestione della piscina, e controlli esterni, di competenza dell’Azienda Unità Sanitaria Locale.

Il responsabile deve redigere un Documento di valutazione del rischio e deve poi garantire l’applicazione delle procedure previste in tale documento.

Il contenuto del documento analizza gli ambienti o le fasi dell’attività prevista in piscina, ne individua i punti critici o pericolosi, definisce le relative misure e azioni correttive, stabilisce le procedure di controllo, sorveglianza e manutenzione.

Centro natatorio a Mirandola, Modena (da tsport)
Centro natatorio a Mirandola, Modena (da Tsport)

Registri e controlli

Oltre a tale Documento il responsabile deve tenere a disposizione degli enti di controllo due Registri, uno contenente i requisiti tecnico-funzionali dell’impianto natatorio; l’altro contenente i controlli periodici dell’acqua in vasca.

I Controlli Esterni ed i relativi prelievi saranno effettuati dall’Azienda Sanitaria Locale secondo criteri stabiliti da ciascuna Regione, sulla base di appositi piani di controllo e vigilanza e secondo modalità e frequenza che tenga conto della tipologia degli impianti.

Qualora l’autorità sanitaria competente accerti che nella piscina siano venuti meno i requisiti igienico-sanitari previsti disporrà affinché vengano poste in atto le opportune verifiche e adottati i necessari provvedimenti per il ripristino di detti requisiti, sino a giungere all’eventuale chiusura dell’impianto.

Viene prevista, in caso di inosservanza delle prescrizioni igienico-sanitarie, una sanzione al responsabile della piscina secondo criteri e modalità stabilite dalle Regioni.

Per concludere, non c’è dubbio che il gestore di un impianto sportivo o di una piscina sia costretto ad assumere pesanti responsabilità, che comportano oneri notevoli; i Piani della sicurezza richiesti sono ben tre, (uno dal D.M. 18 marzo 1996, uno dal Testo Unico sulla sicurezza nei luoghi di lavoro – DLgs. 9 aprile 2008, allegato XV, ed uno dall’Atto d’intesa) ed anche i Registri su cui annotare tutte le operazioni, manutenzioni, incidenti, controlli, prelievi, visite, collaudi, rotture, ecc. sono tre.

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Strumenti per il progettista

Per gli standard dimensionali e altre informazioni tecniche riguardanti gli impianti per le attività natatorie consultate gli “Strumenti per il progettista” alle voci NUOTO, PALLANUOTO, TUFFI.

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