Gestione degli impianti: criteri per un corretto piano economico finanziario

Riportiamo l’intervento di Roberto Bresci, commercialista e Presidente del CRT della FIN, al workshop sul partenariato Pubblico Privato svoltosi a Pistoia nel novembre 2018.

Pubblicazione cartacea su: Tsport 324
“Idea per un impianto natatorio comunale”, arch. Paolo Pettene, 2018

 

Nell’ambito del PPP, ai sensi dell’art. 183, comma 15 del Decreto Legislativo 50/2016, gli operatori economici che intendono presentare la propria proposta di partenariato alle amministrazioni aggiudicatrici devono allegare, oltre agli altri documenti previsti dal codice degli appalti (progetto di fattibilità, bozza di convenzione e specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione) un piano economico finanziario asseverato.

Sebbene la normativa non dia nessuna indicazione specifica su quale debba essere la forma del documento, nella tecnica contabile il piano economico finanziario richiede l’elaborazione dei seguenti prospetti previsionali: stato patrimoniale, conto economico, prospetto dei flussi finanziari e se necessario un budget di cassa.

Lo stato patrimoniale ed il conto economico rappresentano il bilancio di esercizio (da cui l’utile o la perdita economica annuale), mentre il prospetto dei flussi finanziari ed il budget di cassa devono evidenziare la dinamica finanziaria del progetto. Risultato economico e dinamica finanziaria, pur essendo aspetti collegati tra di loro, rappresentano momenti diversi della gestione aziendale che, nelle operazioni di finanza di progetto, devono essere attentamente monitorate. Può infatti accadere che un’impresa con un ottimo risultato di esercizio presenti un flusso di cassa negativo o, al contrario, che una impresa in perdita presenti dinamiche finanziarie positive. La prima situazione è abbastanza comune nelle imprese di nuova costituzione (vedi la società di progetto nel PPP) le quali, anche se presentano buoni risultati reddituali devono investire in immobilizzazioni, crediti, materiali e presentano quindi flussi di cassa negativi. Per una azienda che si trova in fase di avvio è molto importante quindi conoscere con anticipo quale sarà il flusso di cassa generato dalla gestione complessiva, in modo da determinare l’entità del proprio fabbisogno finanziario e valutare le modalità per la sua copertura.

Naturalmente l’arco temporale del prospetto deve essere pari alla durata della concessione e le risultanze in esso riportate devono essere tali da garantire la sostenibilità economica e finanziaria della proposta. Per la misurazione di tale sostenibilità ci si avvale di una serie di indici di bilancio quali il VAN (valore attuale netto del progetto), il TIR (tasso interno di rendimento), il DSCR (debt service cover ratio, indicatore ai fini della bancabilità della operazione) e il WACC (costo medio ponderato del capitale).

Il piano economico finanziario deve essere asseverato da un istituto di credito o da una società di servizi costituita dall’istituto di credito stesso e iscritta nell’elenco generale degli intermediari finanziari, ai sensi dell’art. 106 del D. Lgs. 01 settembre 1993 n. 385, oppure da una società di revisione ai sensi dell’art. 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1966. L’asseverazione rappresenta una certificazione rilasciata nei modi e nei termini previsti dalla legge, ma non costituisce assunzione di responsabilità da parte del soggetto che la rilascia. Allo stesso modo l’asseverazione non rappresenta garanzia di finanziabilità del progetto.

Roberto Bresci junior 

Roberto Bresci, commercialista, Presidente del CRT della FIN