Le norme antisismiche

Quando andiamo a vedere i danni subiti dai centri abitati dell’Appennino ci rendiamo conto che la distruzione totale riguarda i vecchi edifici mai adeguati strutturalmente – e quindi i nuclei storici di tanti paesi – ma in parte anche edifici recenti in cemento armato quando non realizzati con criteri antisismici.
La normativa tecnica cerca di adeguarsi e – fatta salva, ovviamente, la necessità di rispettarla – lo fa però con i tempi e i modi della burocrazia italiana.

Pubblicazione cartacea su: Tsport 326

Vecchie norme

Dal 1908, anno del terremoto di Messina, fino al 1974, in Italia i comuni sono stati classificati come sismici e sottoposti a norme restrittive per le costruzioni solo dopo essere stati fortemente danneggiati dai terremoti.

Con la legge n.64 del 2 febbraio 1974 si stabiliva che la classificazione sismica si debba basare su comprovate motivazioni tecnico-scientifiche, attraverso decreti del Ministro per i Lavori Pubblici.

Nel 1981 veniva adottata la proposta di riclassificazione del territorio nazionale in 3 categorie sismiche predisposta dal Cnr – Consiglio Nazionale delle Ricerche, Progetto Finalizzato Geodinamica: con appositi decreti ministeriali, tra il 1981 ed il 1984, il 45% del territorio nazionale risultava classificato, con il corrispondente obbligo del rispetto di specifiche norme per le costruzioni.

Solo dopo il terremoto del 2002 in Molise, con l’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.3274 del 2003, si riclassificava l’intero territorio nazionale in quattro zone a diversa pericolosità, eliminando le zone non classificate.

Nel frattempo, con le leggi 5 novembre 1971 n. 1086, e 2 febbraio 1974 n. 64, riunite a loro volta nel Testo Unico per l’Edilizia di cui al DPR 6 giugno 2001 n. 380 veniva prevista l’emanazione delle “Norme tecniche per le costruzionI”, richiamate poi dall’art. 5 del DL 28 maggio 2004, n. 136, convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1 della legge 27 luglio 2004, n. 186.

Il Ministro delle Infrastrutture, di concerto con il Ministro dell’Interno e con il Capo Dipartimento della Protezione civile emanava il 14 gennaio 2008 il Decreto Ministeriale che approva le nuove norme tecniche per le costruzioni, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 29 del 4 febbraio 2008 – Suppl. Ordinario n. 30. L’applicazione di tali norme diventava obbligatoria dal 1 luglio 2009, come previsto dalla legge n.77 del 24 giugno 2009.

 

Nuove norme

Le Norme Tecniche per le Costruzioni “definiscono i principi per il progetto, l’esecuzione e il collaudo delle costruzioni, nei riguardi delle prestazioni loro richieste in termini di requisiti essenziali di resistenza meccanica e stabilità, anche in caso di incendio, e di durabilità. Le norme tecniche forniscono, quindi, i criteri generali di sicurezza, precisano le azioni che devono essere utilizzate nel progetto, definiscono le caratteristiche dei materiali e dei prodotti e, più in generale, trattano gli aspetti attinenti alla sicurezza strutturale delle opere” (così recita l’art. 1 dell’allegato al Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 17 gennaio 2018).

Le nuove norme tecniche entrate in vigore trenta giorni dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del 20 febbraio 2018, che sostituiscono completamente quelle del 2008, contemplano, al capitolo 7, le specifiche per la “Progettazione in presenza di azioni sismiche”, dalla quale scompare ogni riferimento alla zonazione sismica che era stata introdotta nel 2003.

È tuttavia solo dall’11 febbraio di quest’anno che è stata pubblicata la Circolare esplicativa di tali Norme tecniche (Gazzetta ufficiale n. 35, supplemento ordinario n.5): un documento di 320 pagine che contiene l’”interpretazione univoca” delle norme (le quali occupano, da parte loro, 372 pagine…).

Anche nella circolare esplicativa il capitolo 7 riguarda la progettazione antisismica. Il nuovo approccio sismico, contempla una “strategia progettuale basata su livelli crescenti dell’azione sismica e dei danni corrispondenti”, utile anche nei casi in cui ci sia stata in precedenza una sollecitazione sismica che ha già indebolito la struttura.

 

Trovate qui un approfondimento tecnico dell’ingegnere Simone Tirinato di LogicalSoft.

 

Cliccate sulle icone per trovare le Norme Tecniche per le Costruzioni (DM 17 gennaio 2018) e la Circolare applicativa del 21 gennaio 2019:

NTC-2018 - dm 17 gennaio 2018 Circolare 21 gennaio 2019 n. 7 C.S.LL.PP.