Anche Grosseto riutilizza l’erba sintetica dismessa

Ogni tanto ci sono ancora Comuni che decidono di impiegare l’erba sintetica di campi in via di riqualificazione anziché smaltirla in discarica: l’importante è seguire le corrette procedure.

Grosseto, il campo di calcio di via Australia (Google Earth).

Se ne parlò nel 2023, quando alcune Amministrazioni vennero denunciate per “gestione illecita di rifiuti”: i primi furono Grosio (Sondrio) e Sansepolcro (Arezzo), rei di avere temporaneamente stoccato l’era sintetica dismessa avendo l’intenzione di riutilizzarla in altre aree del territorio.

In seguito altri Comuni hanno pensato di riutilizzare parte del manto ancora in buone condizioni, riposizionandolo su campi di minore ampiezza o cedendolo ad associazioni sportive: ne abbiamo parlato in questo articolo.

L’ultima notizia proviene dal Comune di Grosseto, che ha approvato in Giunta, nei giorni scorsi, l’atto di indirizzo che definisce i criteri per la cessione a titolo gratuito di porzioni del manto in erba sintetica dismesso dal campo da calcio di via Australia. Il materiale, ritenuto idoneo al riutilizzo sotto il profilo tecnico e ambientale, potrà essere destinato prioritariamente alle associazioni sportive che gestiscono impianti comunali, alle realtà sportive attive sul territorio e, in via residuale, anche a soggetti privati. La cessione avverrà attraverso una manifestazione di interesse pubblica, che sarà predisposta dagli uffici comunali. Tutti i costi relativi al trasporto, al montaggio e alle eventuali autorizzazioni resteranno a carico dei soggetti assegnatari.

In febbraio analoga iniziativa era stata varata dal Comune di Avigliano (Potenza), che ha distribuito a 70 cittadini i 7.000 metri quadrati del campo comunale, risparmiando così i 200.000 euro necessari per smaltirlo.

Le buone regole

Ricordiamo che la materia è regolamentata dal “Testo Unico dell’Ambiente” (D.Lgs. 152/2006) con le sue innumerevoli e continue modifiche e aggiornamenti.

Il T.U. contiene le definizioni di rifiuto (qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l’intenzione o abbia l’obbligo di disfarsi), recupero (qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile), riciclaggio (qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini). Ma stabilisce soprattutto chi e come può trattare i rifiuti nelle varie tipologie e modalità.

Non chiarisce però, in modo esplicito, come debba essere classificata l’erba sintetica, comprensiva dell’intaso, a fine vita: si potrebbe dimostrare che non è un rifiuto bensì un materiale di immediato riutilizzo.  Ma in linea prevalente lo smontaggio del campo e il suo trattamento per rimuovere l’intaso e quindi riutilizzarla altrove, sembrerebbe rientrare in un’operazione di riciclaggio, e come tale effettuabile solo da chi detiene una specifica autorizzazione o altra documentazione prescritta della legge (ad esempio, fra l’altro, la verifica che si tratti o non si tratti di un rifiuto “speciale”).

Il deposito sia pur temporaneo di materiale – che si presenta come rifiuto e potrebbe anche essere un rifiuto pericoloso – come nei casi a suo tempo sanzionati, in mancanza di atti autorizzativi, finisce quindi con il configurare una “attività di gestione illecita dei rifiuti”.

Per non sbagliare, il modo in cui si intende riutilizzare o eliminare l’erba sintetica dismessa devono sempre essere previste, con modalità, costi, e procedure a norma di legge, prima di incominciare il lavoro.