Non si apre molto, per il mondo sportivo, con l’inizio della “fase 2”. Riepiloghiamo le disposizioni in vigore dal 4 al 17 maggio. Con qualche incongruenza.
Decreto 26 aprile: quello che non si potrà fare nella Fase 2
Somaglia (LO), argine del Po (tutte le immagini sono di BG per sport&impianti).
La cosiddetta Fase 2 non presenta molte novità per chi vorrebbe praticare attività sportiva (e tanto meno per chi gestisce gli impianti). C’è anzi qualche apparente incompatibilità tra alcune delle disposizioni dettate dal nuovo decreto.
Rimandiamo ai contenuti del DPCM 26 aprile e dei suoi allegati per una lettura completa, riepilogando qui di seguito i punti rilevanti per il settore.
Attività sportiva o motoria individuale
Dall’art.1: “f) non è consentito svolgere attività ludica o ricreativa all’aperto; è consentito svolgere individualmente (ovvero con accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti) attività sportiva o motoria, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l’attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività”.
Si distingue (artificiosamente) l’attività ludica/ricreativa da quella sportiva/motoria: la differenza sta più nell’intenzione che nella sostanza. È possibile accompagnare i minori in questa attività, tenendo conto comunque che – punto e) dell’articolo 1 – “le aree attrezzate per il gioco dei bambini sono chiuse”. Non si parla più di distanza limite dall’abitazione per l’esercizio di queste attività, ma si entra parzialmente in conflitto con il punto a) dell’articolo: “sono consentiti solo gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute”. Quindi l’attività sportiva o motoria è consentita, ma senza “spostamenti”?
Attività agonistica
Dall’art. 1: “g) sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati. Allo scopo di consentire la graduale ripresa delle attività sportive, nel rispetto di prioritarie esigenze di tutela della salute connesse al rischio di diffusione da Covid-19, le sessioni di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, – riconosciuti di interesse nazionale dal Coni, dal CIP, e dalle rispettive federazioni, in vista della loro partecipazione ai giochi olimpici o a manifestazioni nazionali ed internazionali – sono consentite, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, a porte chiuse, per gli atleti di discipline sportive individuali”
Sono previste, a tale proposito, delle Linee-guida a cura dell’Ufficio sport della Presidenza del Consiglio. Possono pertanto ripartire gli allenamenti di atleti degli sport individuali, ma solo se in vista di manifestazioni nazionali o internazionali. Al momento non è chiaro dove gli atleti possano allenarsi se va rispettato il punto u) dell’articolo, che detta. “sono sospese le attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori” (ecc.). Per il momento, comunque, niente allenamenti per gli sport di squadra.
Va ricordato infine che, come per i precedenti provvedimenti, “si continuano ad applicare le misure di contenimento più restrittive adottate dalle Regioni” (art. 10 comma 2), va quindi verificato sempre se nella propria regione siano previste ulteriori limitazioni a quel (poco) che consente il Decreto del presidente del Consiglio.