Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale sono entrate in vigore le numerose “disposizioni integrative e correttive” introdotte al Dlgs 36/2023 (Codice dei Contratti Pubblici) dal Decreto Legislativo 209/2024.
Il decreto correttivo al Codice Appalti in vigore dal 31 dicembre

Milano, cantiere della “Atlante Arena” a Citylife, arch. Fabio Novembre (foto BG/Tsport).
Sono oltre 70 gli articoli modificati e tre i nuovi allegati al cosiddetto Codice Appalti, che con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale l’ultimo dell’anno (Serie Generale, n. 305 del 31 dicembre 2024, supplemento ordinario n. 45) sono entrati immediatamente in vigore (decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209).
L’ANCE ha predisposto una presentazione dei principali contenuti del decreto correttivo, che riguardano molti punti del Codice varato nel 2023.
In questa sede segnaliamo alcune delle modifiche di più immediato interesse, in particolare per quanto riguarda gli appalti di lavori.
- I contratti di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria possono essere affidati sulla base di un progetto di fattibilità tecnico-economica costituito almeno da una relazione generale, un computo estimativo dell’opera, un elenco dei prezzi unitari e un piano di sicurezza e di coordinamento, mentre si può prescindere dalla redazione del progetto esecutivo (art. 14, co 1, lett c, Correttivo; art. 41, co 5 bis, Codice).
- Per i contratti relativi a lavori, i costi devono riferimento ai prezzi correnti alla data dell’approvazione del progetto riportati nei prezzari aggiornati predisposti annualmente; l’eventuale utilizzo di preziari diversi da quelli regionali deve esserci una espressa autorizzazione da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (art. 14, co 1, lett g), n. 3), Correttivo; art. 41, co 13, Codice).
- I documenti iniziali di gara devono essere pubblicati entro tre mesi dalla data di approvazione del progetto (art. 5 e art. 76 Correttivo; All. I.3, co 1, Codice).
- Per quanto riguarda la revisione prezzi, sono specificate alcune precisazioni, dettagliate nel nuovo Allegato II.2-bis (art. 86, Correttivo).
- Viene chiarita maggiormente l’esclusione dei soggetti privati tenuti all’osservanza delle disposizioni del Codice dal sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti (in particolare il riferimento è a coloro che affidano le opere di urbanizzazione “a scomputo”) (art. 25, co 1, lett. m) Correttivo; art. 62, co 17, Codice).
- Introdotta una disciplina più compiuta delle varianti in corso d’opera (art. 42, co 1, lett. a), Correttivo; art. 120, co 1, Codice).
- Innalzati i criteri di calcolo in misura giornaliera delle penali, che vengono portati ad un range compreso tra lo 0,5 per mille e l’1,5 per mille, e non più tra lo 0,3 per mille e l’1 per mille (art. 45, co 1, lett a), Correttivo; art. 126, co 1, Codice). Introdotto il premio di accelerazione in via obbligatoria, da corrispondere a seguito della conclusione delle operazioni di collaudo (art. 45, co 1, lett b), Correttivo; art. 126, co 2, Codice).
- Obbligo di stipulare il contratto di subappalto in misura non inferiore al venti per cento delle prestazioni subappaltabili, con piccole e medie imprese (art. 41, co 1, Correttivo; art.119, Codice).
- Per i servizi di ingegneria e di architettura di importo inferiore a 140.000 euro i corrispettivi determinati secondo le modalità dell’Allegato I.13 possono essere ridotti in percentuale non superiore al 20 per cento. Per gli affidamenti pari o superiori ai 140,000 euro, l’importo, determinato sempre secondo le modalità dell’Allegato I.13, è considerato fisso per il 65% e soggetto a ribasso per il restante 35% (art. 14, co 1, lett. i), Correttivo; art. 41, co 15quater, Codice).
- Viene innalzata la soglia economica per l’obbligatorietà del BIM da 1 a 2 milioni di euro per la progettazione e la realizzazione di opere di nuova costruzione e per gli interventi su costruzioni esistenti (Art. 43 comma 1).
- Introduzione di un progetto di fattibilità a contenuto ridotto per la finanza di progetto (art. 57, Correttivo; art. 193, Codice; All. I.7, art. 6 bis),
- Viene introdotta una disposizione di semplificazione normativa (art. 72, co 1, Correttivo; art. 226bis, Codice) che apre alla possibilità di adottare, con Decreto Minsiteriale, uno o più regolamenti attuativi con l’obiettivo di sostituire i principali allegati al Codice.
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