La Lombardia apre gli impianti a tutti per svolgere attività sportiva all’aperto

Con un’ordinanza del 7 maggio la Regione Lombardia interpreta le disposizioni governative sull’attività sportiva o motoria consentendone lo svolgimento per tutti negli impianti e nei centri sportivi. Con le dovute cautele.

Milano, aprile 2020 (foto Andrea Delbo/Shutterstock)

La Regione Lombardia ha emesso un’ordinanza (la 541) che prende le mosse dalla lettera f) del DPCM 26 aprile (quello che definisce la “Fase 2”) laddove questo consente a tutti di svolgere attività sportiva o motoria all’aperto.

Ritenendo di dover precisare quali sono le attività sportive consentite e definire in quale ambito queste possano essere svolte – cosa che il citato DPCM non fa – e convenendo inoltre che “le attività sportive all’aria aperta siano preferibili in quanto connotate dai requisiti di maggiore sicurezza nel contenimento del rischio e che lo svolgimento di tali attività, seppur nel perimetro di centri e impianti sportivi possa essere consentito purché svolto all’aria aperta, in analogia con quanto già previsto negli spazi pubblici”, stabilisce che tali attività possono essere consentite nell’ambito dei rispettivi impianti sportivi, centri e siti sportivi, subordinatamente all’osservanza delle misure di distanziamento sociale ormai note.

L’ordinanza elenca a titolo esemplificativo e non esaustivo gli sport praticabili: golf, tiro con l’arco, tiro a segno, atletica, equitazione, vela, canoa, attività sportive acquatiche individuali, canottaggio, tennis, corsa, escursionismo, arrampicata sportiva, ciclismo, mountain-bike, automobilismo, motociclismo, go-kart.

Gli impianti sportivi possono quindi essere aperti non solo agli atleti professionisti “di interesse nazionale” (come prevede il DPCM), ma a tutti i cittadini.

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I gestori

S’intende che “i gestori di impianti sportivi, di centri sportivi e di siti sportivi che rendono accessibili le aree adibite alla pratica sportiva all’aria aperta, vietano la fruizione di spazi e servizi accessori (ad esempio, palestre, luoghi di socializzazione, bar e ristoranti, docce e spogliatoi), fatto salvo per quanto riguarda i locali di transito necessari agli accessi e i locali adibiti a servizi igienici”.

Inoltre, com’è logico attendersi, viene ricordato che “i suddetti gestori, oltre garantire la corretta e costante sanificazione e igienizzazione degli ambienti al chiuso e dei servizi igienici, devono assicurare il contingentamento degli ingressi, l’organizzazione di percorsi idonei e l’adozione di tutte le misure utili per assicurare il distanziamento sociale e il divieto di assembramento (a titolo esemplificativo prenotazione online o telefonica degli spazi, turnazioni, gestione degli accessi al sito sportivo e dei percorsi degli utenti)”.

Trovi qui il testo integrale dell’ordinanza n. 541 del 7 maggio 2020.