Sull’affidamento diretto, ancora un chiarimento dell’ANAC

L’Autorità Nazionale Anticorruzione ha nuovamente chiarito quali sono i limiti dettati dalla legge per poter affidare senza gara la qualificazione e gestione di impianti sportivi ad ASD e SSD senza fini di lucro.

Gli Enti Locali continuano a d avere difficoltà nell’interpretare correttamente la norma contenuta nell’art. 5 del DLgs 38/2021 relativa alla costruzione, ammodernamento e gestione di impianti sportivi, con casi anche recenti in cui i lavori vengono bloccati per irregolarità nella procedura di affidamento (di recente è accaduto per il Centro Sportivo Belvedere di Como).

Con il Comunicato del Presidente n. 4 approvato dal Consiglio dell’Autorità dell’11 marzo 2026, Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 17 marzo 2026, l’Anac ha fornito un ulteriore chiarimento.

Questo il testo letterale della norma: “Le Associazioni e le Società Sportive senza fini di lucro possono presentare all’ente locale, sul cui territorio insiste l’impianto sportivo da rigenerare, riqualificare o ammodernare, un progetto preliminare accompagnato da un piano di fattibilità economico finanziaria per la rigenerazione, la riqualificazione e l’ammodernamento e per la successiva gestione con la previsione di un utilizzo teso a favorire l’aggregazione e l’inclusione sociale e giovanile. Se l’ente locale riconosce l’interesse pubblico del progetto, affida direttamente la gestione gratuita dell’impianto all’associazione o alla società sportiva per una durata proporzionalmente corrispondente al valore dell’intervento e comunque non inferiore a cinque anni”.

L’ANAC chiarisce che la disposizione può trovare applicazione esclusivamente nel caso in cui:

– un’Associazione o Società Sportiva senza fini di lucro, abbia presentato all’ente locale una proposta relativa ad un impianto da riqualificare;

– all’ente locale sia pervenuta una sola proposta in tal senso; la proposta, corredata da un progetto preliminare accompagnato da un piano di fattibilità economico finanziaria, riguarda un impianto sportivo da rigenerare, riqualificare o ammodernare, quindi un impianto che necessita di lavori di adeguamento, in quanto evidentemente non più adeguato alle sue esigenze funzionali;

– la proposta persegue la finalità di un utilizzo teso a favorire l’aggregazione e l’inclusione sociale e giovanile;

– il valore dell’affidamento è inferiore alla soglia comunitaria individuata dall’articolo 14 del Codice”.

È, pertanto, necessaria un’adeguata motivazione da parte dell’ente locale nel provvedimento che dispone l’affidamento del contratto ai sensi dell’articolo 5 del decreto legislativo n. 38/2021, con indicazione di tutti i presupposti a tal fine richiesti.

Tale affidamento, in quanto rientrante nell’ambito di applicazione del codice dei contratti pubblici, deve essere effettuato tramite una piattaforma di approvvigionamento digitale certificata.

Un ulteriore chiarimento specifica che nel caso dell’affidamento diretto non è necessaria la qualificazione, mancando la necessità di una selezione comparativa tra concorrenti.

Vai al parere completo dell’ANAC.