La differenza tra impianti sportivi pubblici con e senza rilevanza economica

DIRITTO&SPORT: una nuova rubrica.
Inauguriamo oggi l’avvio della rubrica dal taglio giuridico curata dall’avv. Valentina Porzia.

La spesso annosa questione della gestione di un impianto sportivo viene affidata come concessione per gli impianti con rilevanza economica, oppure come appalto di servizi, nei casi privi della stessa.

diritto e sport - La differenza tra impianti sportivi pubblici con e senza rilevanza economica

Per «impianto sportivo» si intende l’insieme di una o più aree, preposte allo svolgimento dell’attività degli atleti. La struttura comprende: lo spazio per la pratica sportiva; la zona spettatori; il bar, i servizi igienici e le aree accessorie.

I suddetti plessi possono essere di varie tipologie, a seconda della grandezza, del bacino d’utenza e della modalità di gestione.

Quest’oggi, tenendo conto che in Italia gli impianti sportivi sono principalmente di proprietà degli Enti Pubblici, voglio evidenziare che gli stessi si distinguono tra campi con rilevanza economica e campi senza rilevanza economica effettuata dall’ANAC.

Con rilevanza economica: concessione di servizi

Nello specifico, gli impianti sportivi con rilevanza economica sono quelli la cui gestione è produttiva di reddito. Diversamente, gli impianti sportivi privi di rilevanza economica sono quelli la cui gestione non produce lucro e va quindi assistita dall’Ente proprietario.

Ebbene, nel primo caso la gestione è qualificabile quale “concessione di servizi” ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. vv), del “Codice dei Contratti pubblici” (Dlgs. n. 50/16), e deve essere aggiudicata con applicazione delle Parti I e II del “Codice” stesso, per quanto compatibili (come previsto dall’art. 164, comma 2).

Senza rilevanza economica: appalto di servizi

Al contrario, qualora gli impianti sportivi siano privi di rilevanza economica non è applicabile la disciplina delle concessioni, come espressamente sancito dall’art. 164, comma 3 del Codice, ove è specificato che “i servizi non economici di interesse generale non rientrano nell’ambito di applicazione della presente Parte”.

In questo caso, non si tratta di concessione, ma di appalto di servizi, poiché oggetto dell’affidamento è la gestione dell’Impianto sportivo, quale servizio reso al posto dell’Amministrazione ed in assenza di rischio operativo.

Ne consegue che dovranno essere applicati gli artt. 140, 142 e 143 del “Codice” per gli appalti di Servizi sociali, ovvero la disciplina di cui all’art. 36 per gli affidamenti sotto soglia.

Per info ed approfondimenti, scrivere a: avvocato@valentinaporzia.com

Chi è Valentina Porzia

Laureata in giurisprudenza presso l’Università Aldo Moro di Bari, ha conseguito dalla F.I.G.C. l’abilitazione all’esercizio della professione di agente dei calciatori FIFA.

Lo Studio Legale Valentina Porzia, in virtù delle attività istituzionali e professionali svolte, avvalendosi di consolidati rapporti con un’ampia rete di professionisti del settore, ed instaurando una costante dialettica tra ricerca, studio e pratica, è un importante punto di riferimento in ambito legale sportivo.

L’avv. Porzia, inoltre, è autrice di numerosi articoli su riviste giuridiche e titolare di rubriche di diritto sportivo su diversi periodici.