Natura giuridica delle Federazioni Sportive: un pronunciamento dell’ANAC

Una recente decisione della Autorità Nazionale Anticorruzione, con riferimento alla FISE (Federazione Italiana Sport Equestri), ha concluso escludendo che la Federazione possa essere ritenuta organismo di diritto pubblico.

Il dibattito sulla natura giuridica delle federazioni sportive – enti di diritto pubblico o di diritto privato – è sempre più attuale e delicato. L’ente pubblico, infatti, gode sicuramente di alcuni privilegi istituzionali; al contempo, rimane vincolato a importanti oneri operativi. Tra questi, innanzitutto, le limitazioni in merito alla vocazione alla spesa per investimenti, oppure la subordinazione alle procedure e ai precetti di cui al d. lgs. 18.4.2016 n.50 (Codice dei Contratti Pubblici). La definizione di “organismo di diritto pubblico” di cui all’art.3, lett. d, n.3, del decreto è il punto di partenza normativo sul quale si fonda la recente delibera ANAC n.367 del 27.7.2022, dedicata all’accertamento della insussistenza della natura di organismo di diritto pubblico in capo alla Federazione Italiana Sport Equestri (“FISE”).

Le conclusioni dell’Autorità – che escludono la natura pubblica della Federazione – si inseriscono nella linea tracciata dalla elaborazione più recente del Consiglio di Stato che ha parlato di frantumazione e di relativizzazione della “nozione di ente pubblico”, qualificata oramai come “funzionale e cangiante” (cfr., da ultimo, Cons. Stato, sez.1^, parere n.1206 del 6.7.2022). La facile lettura dicotomica (pubblico / privato) è superata da una continua ricerca e mutevole ricostruzione degli istituti applicabili di volta in volta al singolo ente, tale da portare all’esatta individuazione della sua natura (Cass. Civ. SS. UU. 19.4.2021 n.10244).

Gli indici analizzati per giungere a tale risultato sono due. In primo luogo, l’Autorità – recuperando i precipitati del Consiglio di Stato e della Corte dei Conti, dedicati sia alle federazioni sportive, sia specificatamente al FISE – ha rilevato che il CONI (ente di diritto pubblico) non esercita sulla Federazione un controllo inteso come capacità di influire in modo preponderante sulla politica generale o sul programma dell’ente. Al CONI non è stata riconosciuta neanche la possibilità di esercitare un’influenza reale e rilevante sulla definizione e sulla realizzazione degli obiettivi della FISE, degli indirizzi strategici e delle rotte prospettiche che l’ente in questione intenda perseguire. Il CONI, di fatto, si atteggia a “regolatore” di ultima istanza, teso a indicare alle federazioni sportive dei “principi guida” astratti e gli orientamenti volti ad armonizzare l’attività delle federazioni. Anche il controllo contabile del Comitato Olimpico (sui bilanci preventivi e consultivi della Federazione) è stato definito “formale ed esterno”, privo di impulso di indirizzo.

Quindi, da un punto di vista istituzionale, la FISE è priva di controllo dominante da parte dell’Ente pubblico di riferimento (il CONI). Poi, per quanto attiene al secondo indice, l’influenza pubblica dominante è stata esclusa anche dal punto di vista alternativo del finanziamento pubblico maggioritario.

Secondo la giurisprudenza eurounitaria (CGUE 12.9.2013, causa C-526/11), il finanziamento pubblico va analizzato secondo un’ottica funzionale, inclusivo anche degli introiti “indiretti”, come il contributo previsto e imposto dalla legge che non costituisce corrispettivo del godimento effettivo dei servizi forniti, nel caso di specie, dalla stessa FISE, ai soggetti terzi, le cui modalità di riscossione derivano dai pubblici poteri.

L’ANAC, anche in questo caso recuperando le statuizioni della magistratura contabile e amministrativa, ha accertato che le quote associative versate dagli utenti (pari, nel 2015, a circa il 60% delle entrate) sono autonomamente determinate dalla FISE: il CONI non ha alcun potere politico su tale processo, né può ridurre il proprio contributo (di ammontare pari al 30% delle entrate) laddove, nel proprio ruolo di controllore del bilancio, sia in disaccordo con le decisioni della stessa FISE sulla quantificazione degli importi delle quote.

Pertanto, l’Autorità ha confermato che la Federazione Italiana Sport Equestri non è un organismo di diritto pubblico e che non ricorre il requisito dell’influenza pubblica dominante. Con la conseguenza che sarà soggetta alla disciplina del Codice dei Contratti Pubblici, di cui al d. lgs. 50/2016 e s.m.i, solo quando dovrà trattare – ad esempio – con un ente pubblico, mentre – in un rapporto di diritto privato con terzi, ad esempio un appalto – sarà libera da tale articolato di legge.

(Rubrica a cura di 5ive Sport Consulting)

Amedeo Rovatti è un avvocato amministrativista esperto in operazioni di partenariato pubblico privato.