L’affidamento degli impianti sportivi comunali: l’obbligo delle gare

L’affidamento della gestione di un impianto sportivo comunale è un argomento sempre più attuale e sentito per l’ente locale.

Pubblicazione cartacea su: Tsport 345
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Può capitare che l’iter procedimentale non sia né lineare, da un punto di vista giuridico, né funzionale al soddisfacimento degli interessi della collettività di riferimento.
Al riguardo, si segnala la recente sentenza del Consiglio di Stato, sez.V, n.1784 del 14.3.2022, che ha ribadito e fissato alcuni principi. Il caso attiene all’affidamento della gestione di un impianto sportivo comunale – e la successiva proroga di un anno – senza esperire la procedura di evidenza pubblica per la scelta del concessionario. La scelta del Comune, confermata dal TAR, era stata giustificata con l’urgenza di ripristinare la regolarità del servizio in prossimità della stagione estiva, dopo la risoluzione del contratto con il precedente gestore. Il Consiglio di Stato ha ribaltato la statuizione.

La decisione conferma che l’affidamento della gestione dell’impianto rientra nell’ambito della concessione di servizio pubblico. E’ imposto l’esperimento di una procedura di evidenza pubblica, per l’individuazione del concessionario privato, quando l’affidamento stesso è “potenzialmente remunerativo”: cioè, può consentire la copertura dei costi, mediante il conseguimento di un corrispettivo economico nel mercato. Si parla così di “servizio economico di interesse generale”. La “remuneratività”, concetto alla base dell’intero ragionamento, va valutata caso per caso, attraverso alcuni indici: le caratteristiche dell’impianto, la scelta organizzativa stabilita dall’ente per soddisfare gli interessi della comunità, le modalità della gestione e l’impatto dei costi di manutenzione, il previsto regime tariffario, l’idoneità a praticare attività accessorie.

Nel caso di specie, l’impianto era di significative dimensioni. I costi di gestione erano coerenti con la struttura e non particolarmente elevati. Ma soprattutto il concessionario, secondo le previsioni contrattuali, avrebbe potuto “gestire funzionalmente” e “sfruttare economicamente il servizio da espletare presso l’intero impianto”, con conseguente diritto a “percepire tutte le entrate derivanti dall’applicazione delle tariffe relative alle attività erogate”. In altre parole, sarebbe stato libero di incamerare i ricavi della gestione, ottenuti mediante il corrispettivo economico imposto all’utenza.
E’ questo il nucleo della “remuneratività” sopra richiamata. Tra l’altro la sentenza – si tratta di un punto di notevole interesse pratico – afferma che l’economicità della gestione non è eliminata dalla circostanza, come nel caso in esame, che l’Ente locale sia tenuto al pagamento di un contributo a favore del concessionario. Anzi, l’introito conferma la remuneratività, poiché rappresenta un’ulteriore entrata di cui l’affidatario può godere.

Il “contributo”, secondo le parole di un’altra sentenza del Consiglio di Stato (n.1811 del 21.3.2018) potrebbe eventualmente incidere sulla collocazione del “rischio operativo”, laddove crei un’alterazione nel rapporto tra ricavi e costi, tale da rendere addirittura superflua l’attività commerciale / di sfruttamento del concessionario. Ma si tratta di un’eventualità particolare, estranea all’oggetto del giudizio. Anche l’ “urgenza”, richiamata dal Comune, non elide la natura funzionalmente economica dell’affidamento e, così, l’esigenza di ricorrere a una gara aperta.
In conclusione, l’affidamento della gestione di un impianto sportivo, salve le eventuali particolarità del singolo caso, presuppone un servizio economico di interesse generale e, come tale, bisognoso di una procedura ad evidenza pubblica, al fine di tutelare le aspettative di trasparenza previste ex lege.

(Rubrica a cura di 5ive Sport Consulting*)

*Società di consulenza per lo sviluppo dell’impiantistica sportiva, specializzata nelle operazioni di partenariato pubblico privato (project financing, leasing in costruendo), con il diretto coinvolgimento di 5 professionalità titolate e necessarie in ambito progettuale architettonico, legale, economico-finanziario, fiscale e strategico per la redazione dei piani di gestione e di business plan, compresa la consulenza nella fase di start up.

Amedeo Rovatti è un avvocato amministrativista esperto in operazioni di partenariato pubblico privato.