Con un parere consultivo emesso lo scorso 8 ottobre, l’Autorità Anticorruzione detta i limiti entro cui è legittimo per un’Amministrazione pubblica affidare la gestione dell’impianto sportivo derogando all’evidenza pubblica.
Nuovo parere ANAC sull’affidamento diretto della gestione di impianti sportivi

Con il parere di funzione consultiva n. 33, approvato dal Consiglio dell’Autorità dell’8 ottobre 2025, l’ANAC ha precisato quali sono le condizioni per l’affidamento diretto della gestione di un impianto sportivo.
L’affidamento diretto può trovare applicazione esclusivamente nel caso in cui un’Associazione o Società Sportiva senza fini di lucro abbia presentato all’ente locale una proposta relativa ad un impianto da riqualificare. All’ente locale deve, inoltre, pervenire una sola proposta in tale senso.
La proposta, corredata da un progetto preliminare accompagnato da un piano di fattibilità economico finanziaria, deve riguardare un impianto sportivo da rigenerare, riqualificare o ammodernare, quindi un impianto che necessita di importanti lavori di adeguamento, in quanto evidentemente non più adeguato alle sue esigenze funzionali. Infine, la proposta deve perseguire la finalità di un utilizzo teso a favorire l’aggregazione e l’inclusione sociale e giovanile, e il valore dell’affidamento deve essere inferiore alla soglia comunitaria individuata dall’articolo 14 del Codice degli Appalti.
Inoltre, posto che l’applicazione della norma determina una deroga all’evidenza pubblica e può giustificarsi esclusivamente in presenza delle specifiche e delineate circostanze ivi previste, tale applicazione deve essere opportunamente motivata dall’ente locale nel provvedimento che dispone l’affidamento del contratto ai sensi dell’articolo 5 del Dlgs 38/2021, con indicazione di tutti i presupposti a tal fine richiesti.
Di questo argomento abbiamo parlato nello Speciale di TSPORT 359, riportando anche le osservazioni formulate dai nostri consulenti  circa le incertezze introdotte nella legislazione sportiva, in particolare proprio sul Dlgs 38/2021.
Vai al parere n. 33 dell’ANAC.
