Il sostegno allo sport nel Decreto Cura Italia

Leggiamo in dettaglio il Decreto-Legge del 17 marzo, contenete i primi aiuti previsti dallo Stato, fra gli altri, per le società sportive, le associazioni sportive dilettantistiche e gli enti di promozione sportiva.

Il cosiddetto Decreto Cura Italia, pubblicato lo scorso 17 marzo (l’intero testo lo trovate QUI), prevede una lunga serie di interventi ed aiuti economici destinati ad imprese e famiglie danneggiate a causa delle limitazioni imposte dall’emergenza legata alla diffusione del Covid-19.

Alcuni di questi sono rivolti alla generalità delle imprese o dei lavoratori; altre sono dettate specificamente per il settore sportivo.

Diciamo subito che nonostante l’apparenza non si tratta di aiuti che possano risolvere il problema di attività che sono bloccate, di fatto, da diverse settimane e forse lo saranno per uno o due mesi: quando si parla di “sospensione” di pagamenti e versamenti, si intende che questi, prima o poi, dovranno essere comunque pagati, pur con tutte le dilazioni del caso.

Ricordiamo inoltre che le risorse stanziate per ciascun provvedimento il cui onere è a carico dello Stato (indennità, cassa integrazione) sono limitate, e potrebbero non coprire tutte le richieste che perverranno.

Leggiamo il decreto seguendo l’ordine degli articoli che ci possono interessare.

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Art. 22 – Nuove disposizioni per la Cassa Integrazione in deroga.

Le Regioni, con riferimento ai datori di lavoro del settore privato, possono riconoscere trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga per la durata della sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo non superiore a nove settimane. Il provvedimento si estende quindi a tutte le imprese, di qualunque natura e dimensione.

 

Art. 56 – Misure di sostegno finanziario alle micro, piccole e medie imprese (accesso al credito).

Ai fini dell’agevolazione prevista in questo articolo si intendono, nella definizione del titolo, le imprese come definite dalla Raccomandazione della Commissione Europea n. 2003/361 dl 6 maggio 2003 aventi sede in Italia. Le imprese del mondo sportivo possono rientrare nella definizione e accedere alle facilitazioni in materia creditizia descritte nell’articolo.

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Art. 61 – Sospensione dei versamenti delle ritenute, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria.

Questo provvedimento si applica a tutti i soggetti specificamente elencati nell’articolo, fra cui: “federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche, nonché soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori”.

Attenzione, che qui non si regala niente: i suddetti enti ed associazioni applicano la suddetta sospensione fino al 31 maggio; i versamenti sospesi sono effettuati, senza l’applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 30 giugno o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a partire da giugno.

Lasciateci dire che probabilmente le difficoltà insorte tra marzo e aprile saranno difficilmente già superate a giugno.

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Art. 64 – Credito d’imposta per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro.

Ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione è riconosciuto, per il periodo d’imposta 2020, un credito d’imposta nella misura del 50% delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro sostenute e documentate fino a un massimo di 20.000 euro per ciascun beneficiario.

 

Art. 95 – Sospensione versamenti canoni per il settore sportivo.

Questo articolo è dedicato espressamente alle federazioni, enti, società ed associazioni sportive, e sospende il pagamento dei canoni di locazione e concessori relativi all’affidamento di impianti sportivi pubblici dello Stato e degli enti territoriali.

Come per la sospensione dei pagamenti prevista all’art.61, i canoni sospesi fino al 31 maggio dovranno essere pagati in giugno o rateizzati in 5 mensilità.

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Art. 96 – Indennità collaboratori sportivi.

Bisogna qui richiamare l’art. 27, che prevede una indennità di 600 euro una tantum, esente da tasse, per i lavoratori autonomi a partita IVA e i co.co.co.; per i collaboratori sportivi, che non rientrano in tali categorie, l’indennità sarà pagata da Sport e Salute Spa purché il rapporto di collaborazione risulti in essere alla data del 23 febbraio 2020 e il lavoratore non percepisca altro reddito da lavoro.

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Art. 97 – Aumento anticipazioni FSC.

Il provvedimento in questione è riferito al Fondo Sviluppo e Coesione 2014-20. Questo può interessare il mondo sportivo in quanto vi rientra – fra gli altri –  il piano “Sport e Periferie”: i Comuni beneficiari dei relativi finanziamenti possono richiedere anticipazioni finanziarie nella misura del 20% (anziché del 10%) delle risorse assegnate ai singoli interventi purché siano dotati d progetto esecutivo approvato ovvero, nel caso di interventi a favore delle imprese, di provvedimento di attribuzione del finanziamento.