Decreto Rilancio: tutto quello che c’è per lo sport

Nuove norme per il sostegno ai lavoratori sportivi e un intero capo per l’impiantistca: ecco quello che offre l’ultimo Decreto Legge per uscire dalla crisi.

Esibizione di ginnastica artistica al Palacandy di Monza, 2019 (Foto BG).

Il provvedimento che dovrebbe dare fiato all’economia italiana dopo il lockdown, varato la sera del 13 maggio e noto come Decreto Rilancio, cerca di consolidare gli aiuti già anticipati con il cosiddetto “Decreto “Cura Italia” del 17 marzo scorso, toccando un po’ tutti i settori dell’economia. Ne parliamo in base alla bozza finale, in attesa della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

(Shutterstock).
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I lavoratori e gli imprenditori che operano nel campo dello sport, oltre a beneficiare delle eventuali provvidenze estese alla generalità dei cittadini e delle imprese, attingeranno ad alcune specifiche previsioni, rispettivamente destinate ai collaboratori sportivi e ai gestori degli impianti.

Disposizioni in materia di lavoratori sportivi

È questo il titolo dell’art. 105, che innanzitutto replica per i mesi di aprile e maggio l’indennità di 600 euro non tassabili già erogata per marzo ai lavoratori impiegati con rapporti di collaborazione presso il Comitato Olimpico Nazionale (CONI), il Comitato Italiano Paralimpico (CIP), le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva, riconosciuti dal Comitato Olimpico Nazionale (CONI) e dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP), le società e associazioni sportive dilettantistiche.

Chi ha già ottenuto l’indennità per marzo la otterrà automaticamente per gli altri due mesi senza ulteriori adempimenti; gli altri soggetti interessati potranno fare domanda alla società Sport e Salute con modalità che saranno definite nei prossimi giorni. Ricordiamo che dal provvedimento sono esclusi i lavoratori che percepiscono altri redditi da lavoro oltre a quello derivante dalla collaborazione sportiva.

Le note che hanno accompagnato il Decreto nella discussione in aula precisano che Il numero complessivo delle associazioni e società sportive dilettantistiche presenti nel Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive dilettantistiche, istituito per conferire il riconoscimento ai fini sportivi, ammonta a 120.801 unità.

Dai dati dell’Agenzia delle Entrate risulta che nel 2019 il numero dei collaboratori sportivi era di 429.238; le domande presentate per l’erogazione di marzo sono state 131.077, e si valuta che questa cifra possa arrivare fino a circa 165.000.

Palazzetto di orio al Serio, Bergamo (Foto BG).
Palazzetto di Orio al Serio, Bergamo (Foto BG).

La Cassa Integrazione per gli sportivi professionisti

Un’ulteriore disposizione contenuta in questo articolo prevede il riconoscimento della Cassa Integrazione per i lavoratori dipendenti iscritti al Fondo Pensione Sportivi Professionisti con retribuzione annua lorda non superiore a 50.000 euro, fino a un massimo di 9 settimane.

La legge n. 91 del 1981 individua come sportivi professionisti gli atleti, gli allenatori, i direttori tecnico-sportivi ed i preparatori atletici, che esercitano l’attività sportiva a titolo oneroso con carattere di continuità. Le società sportive professionistiche tuttavia non rientrano tra quelle destinatarie delle disposizioni vigenti sulla Cassa Integrazione, ordinaria o straordinaria: l’articolo in questione è volta ad includere nella cassa integrazione in deroga ai sensi dell’articolo 22 del decreto-legge n 18 del 2020, i lavoratori dipendenti iscritti al Fondo Pensione Sportivi Professionisti delle categorie minori, individuate tra quelli con retribuzione annua lorda non superiore a 50.000 euro.

Dagli archivi dell’INPS risulta che i lavoratori in questione siano mediamente nell’anno 5.293, con una retribuzione media annua di 16.949 euro per 188 giornate lavorate.

Proroga dei termini di versamento di tasse e contributi

Come per la generalità delle imprese, anche per il settore sportivo la sospensione dei termini di riscossione di tasse e contributi già accordata con scadenza al 30 giugno viene portata al 30 settembre.

Santa Maria Maggiore, Verbania (Foto BG).
Santa Maria Maggiore, Verbania (Foto BG).

Disposizioni in tema di impianti sportivi

È l’argomento dell’art. 210 e comprende diverse disposizioni, volte non tanto ad annullare quanto a ritardare l’esborso di oneri di vario genere da parte delle associazioni e società sportive.

Fino al 30 giugno è sospeso il versamento dei canoni di locazione e concessori relativi all’affidamento di impianti sportivi pubblici dello Stato e degli enti territoriali, che nel periodo in considerazione sono rimasti inutilizzati “per factum principis”. Gli importi sospesi dovranno però essere versati entro il 31 luglio o in 4 rate mensili a partire dallo stesso luglio (ma possiamo prevedere che non saranno poche le difficoltà a rientrare così presto delle somme necessarie). La nota accompagnatoria del provvedimento precisa che gli impianti pubblici censiti dal CONI ammonta a circa 76.000 unità, due terzi delle quali di proprietà pubblica, con un costo media di concessione di circa 4.000 euro mensili; per l’impiantistica di livello superiore, ovviamente, i canoni sono molto maggiori, andando dai 5.000 euro per gli impianti calcistici di Lega Pro ai 100.000 della serie A; così nel basket dove i palazzetti, tutti di proprietà comunale, sono in concessione o affitto per 15.000 euro al mese in serie A e 5.000 euro in serie A2.

La revisione dei rapporti concessori e di affitto

Un secondo comma dello stesso articolo prevede che i soggetti concessionari possono sottoporre all’ente concedente una domanda di revisione del rapporto concessorio in essere da attuare mediante la rideterminazione delle condizioni di equilibrio originariamente pattuite, anche attraverso l’allungamento del termine di durata del rapporto, in modo da consentire il graduale recupero dei proventi non incassati e l’ammortamento degli investimenti effettuati. La revisione deve consentire però la permanenza dei rischi trasferiti in capo all’operatore economico e delle condizioni di equilibrio economico finanziario relative al contratto. Il legislatore ritiene opportuno agevolare il riequilibrio economico-finanziario dei bilanci dei soggetti concessionari le cui convenzioni scadranno entro il 31 luglio 2023 (entro cioè tre anni dalla scadenza dell’”emergenza”), mentre per i rapporti concessori più lunghi può ragionevolmente presumersi che le diseconomie determinate dalla emergenza COVID-19 potranno essere nel tempo “assorbite” attraverso piani di recupero e di efficientamento adottati dal gestore, senza necessità di un intervento eteronomo sul rapporto.

Un ulteriore intervento è previsto per far fronte a un problema giuridico che può presentarsi nei rapporti tra locatario e locatore: la sospensione forzata delle attività sportive viene valutata come fattore di sopravvenuto squilibrio dell’assetto di interessi pattuito con il contratto di locazione di palestre, piscine e impianti sportivi di ogni tipo. In ragione di tale squilibrio il conduttore ha diritto, limitatamente alle cinque mensilità da marzo 2020 a luglio 2020, ad una corrispondente riduzione del canone locatizio che, salva la prova di un diverso ammontare a cura della parte interessata, si presume pari al cinquanta per cento del canone contrattualmente stabilito.

Monza, Stadio Brianteo (Foto BG).
Monza, Stadio Brianteo (Foto BG).

Il rimborso degli abbonamenti

Gli utenti che non hanno potuto usufruire degli abbonamenti stipulati a inizio anno, a causa della sospensione delle attività sportive, possono presentare, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, istanza di rimborso del corrispettivo già versato per tali periodi di sospensione dell’attività sportiva, allegando il relativo titolo di acquisto o la prova del versamento effettuato. Il gestore dell’impianto sportivo, entro trenta giorni dalla presentazione dell’istanza di cui al periodo precedente, in alternativa al rimborso del corrispettivo, può rilasciare un voucher di pari valore incondizionatamente utilizzabile presso la stessa struttura entro un anno dalla cessazione delle predette misure di sospensione dell’attività sportiva. La disposizione non fa che estendere agli impianti sportivi quanto già previsto per i biglietti di accesso agli spettacoli di qualsiasi natura.

Il Fondo per il rilancio del sistema sportivo nazionale

L’art. 211 è dedicato all’istituzione di un fondo apposito le cui risorse saranno assegnate all’Ufficio per lo sport presso la Presidenza del Consiglio per l’adozione di misure di sostegno e di ripresa del movimento sportivo. Allo scopo, una quota pari allo 0,3 per cento del totale della raccolta da scommesse relative a eventi sportivi di ogni genere, anche in formato virtuale, effettuate in qualsiasi modo e su qualsiasi mezzo, sia on-line, sia tramite canali tradizionali, fino al 31 dicembre 2022, convergerà in tale Fondo, con un apporto minimo di 40 milioni per l’anno incorso e 50 milioni per ciascuno dei due anni seguenti. In base ai dati del 2016 il volume di gioco delle scommesse sportive offline si è assestato su valori prossimi ai 4,5 miliardi ai quali si aggiungono oltre 4 miliardi provenienti dalla raccolta online.

Bergamo, il Gewiss Stadium (Foto BG).
Bergamo, il Gewiss Stadium (Foto BG).

In caso di annullamento di competizioni e campionati

La norma in questione, prevista dall’art. 211 bis ‒ in previsione dell’ingente mole di controversie che potrebbero scaturire dalle decisioni che le federazioni sportive nazionali saranno presumibilmente costrette ad adottare, a causa del “lockdown”, in materia di prosecuzione e conclusione delle competizioni e dei campionati, professionistici e dilettantistici, per la stagione sportiva 2019/2020, e conseguenti misure organizzative per la successiva stagione sportiva 2020/2021 ‒ si prefigge lo scopo di evitare la paralisi dell’ordinamento sportivo attraverso misure, del tutto eccezionali e temporanee, che possano contenere entro tempi certi la durata del predetto contenzioso.

A questi fini, l’articolo si muove lungo due versanti: da un lato, prevedendo l’esclusione di ogni competenza degli organi di giustizia sportiva per le controversie in esame, fatta salva la possibilità che lo statuto e i regolamenti del CONI e conseguentemente delle Federazioni sportive prevedano organi di giustizia dell’ordinamento sportivo che decidono tali questioni in unico grado; dall’altro, introducendo un rito speciale accelerato per la definizione dei giudizi davanti al TAR e Consiglio di Stato.

La conversione in legge del Decreto Rilancio

Il Decreto Legge che entra in vigore dopo la pubblicazione in Gazzetta ufficiale è pienamente efficace e va applicato: tuttavia deve essere convertito in legge entro 60 giorni, e come si sa in questa fase il più delle volte subisce modifiche anche importanti; possiamo ritenere però che i provvedimenti varati saranno sostanzialmente confermati, subendo eventualmente degli ampliamenti ma difficilmente potranno “saltare” data l’estrema urgenza di azioni che possano minimamente venire in sostegno dell’economia disastrosamente congelata dall’emergenza sanitaria.

Rilancio_finale