1 giugno, aprono palestre piscine e parchi attrezzati anche in Lombardia

L’ordinanza regionale n. 555, oltre a consentire le aperture finora non autorizzate riepiloga per ogni settore le condizioni da rispettare.

(Foto archivio Tsport)

La precedente ordinanza della Regione Lombardia non consentiva, fino al termine della sua validità posto al 31 maggio, l’apertura delle palestre e delle piscine già consentita fin dal 18 nella generalità del Paese.

Con l’ordinanza n. 555 del 29 maggio vengono dettate le nuove “misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologicavalide dal 1 al 14 giugno, con esse riepilogando nuovamente le disposizioni da applicare in ciascun settore di attività. Con l’occasione viene riscritto l’elenco delle attività consentite, e in esse sono comprese, fra le altre, le palestre, le piscine, e i parchi tematici, faunistici e di divertimento.

Le schede

In allegato all’ordinanza sono riportate 24 “schede tecniche” tematiche che riportano le indicazioni “da intendersi come integrazioni alle raccomandazioni di distanziamento sociale e igienico-comportamentali finalizzate a contrastare la diffusione di SARS-CoV-2 in tutti i contesti di vita sociale”.

Viene quindi fatto riferimento a tutte le prescrizioni più generali dettate da linee-guida e rapporti dell’ISS di cui abbiamo trattato nei diversi articoli correlati che trovate richiamati in questa pagina nella colonna destra.

Ricordiamo, fra le schede che più direttamente interessano chi si occupa di impianti e attrezzature per lo sport e il gioco, quelle intitolate a:

piscine;

– palestre;

– attività fisica all’aperto;

– aree giochi per bambini;

– parchi tematici, faunistici e di divertimento;

– professioni della montagna.

Va detto comunque che non sono introdotte novità rispetto alle prescrizioni già largamente note, che vengono semmai adattate agli specifici ambiti trattati.

(Foto archivio Acquapark)
(Foto archivio Acquapark)

Parchi tematici, acquatici, e parchi avventura

Ad esempio, riguardo all’attività dei parchi tematici, di cui non era stata fatta in precedenza una specifica descrizione, nell’assicurare il distanziamento di un metro tra gli utenti sulle singole attrazioni si prevede l’eccezione nei confronti dei componenti lo stesso nucleo familiare, per i quali si suggerisce l’opportunità di fornire braccialetti con colori o numerazioni distinti in base al nucleo familiare. Per i parchi acquatici, si prescrive l’utilizzo di gommoni o galleggianti singoli, consentendo l’uso dei gommoni multipli ai nuclei familiari o conviventi.

Per i parchi dove si svolge attività fisica, come nei parchi avventura, in analogia alle disposizioni per l’attività motoria all’aperto la distanza interpersonale è indicata in due metri. Per questo settore specifico si mutuano le linee guida generali prescritte in materia di impianti sportivi, con specifiche indicazioni relative alle attrezzature: “prima di indossare i dispositivi di sicurezza (cinghie, caschi, ecc.) il cliente deve disinfettare accuratamente le mani. Le imbragature di sicurezza vanno indossate evitando contatto con la cute scoperta, quindi il cliente deve avere un abbigliamento idoneo. Particolare attenzione andrà dedicata alla pulizia e disinfezione dei caschetti di protezione a noleggio: dopo ogni utilizzo il caschetto, prima di essere reso disponibile per un nuovo noleggio, deve essere oggetto di detersione (con sapone neutro e risciacquo) e successiva disinfezione con disinfettante PT1 adatto al contatto con la cute (sono indicati prodotti a base di ipoclorito di sodio 0,05% o alcool etilico 70%). Il disinfettante deve essere lasciato agire per un periodo di almeno 10 minuti”.

(Foto BG/archivio Tsport)
(Foto BG/archivio Tsport)

Il ricambio dell’aria

Non è una novità, ma viene messa in risalto e dettagliata la necessità di favorire il ricambio d’aria in relazione a tutti gli ambienti chiusi (palestre, piscine coperte, ecc.). “In ragione dell’affollamento e del tempo di permanenza degli occupanti, dovrà essere verificata l’efficacia degli impianti al fine di garantire l’adeguatezza delle portate di aria esterna secondo le normative vigenti. In ogni caso, l’affollamento deve essere correlato alle portate effettive di aria esterna. Per gli impianti di condizionamento, è obbligatorio, se tecnicamente possibile, escludere totalmente la funzione di ricircolo dell’aria. In ogni caso vanno rafforzate ulteriormente le misure per il ricambio d’aria naturale e/o attraverso l’impianto, e va garantita la pulizia, ad impianto fermo, dei filtri dell’aria di ricircolo per mantenere i livelli di filtrazione/rimozione adeguati. Se tecnicamente possibile, va aumentata la capacità filtrante del ricircolo, sostituendo i filtri esistenti con filtri di classe superiore, garantendo il mantenimento delle portate. Nei servizi igienici va mantenuto in funzione continuata l’estrattore d’aria”.

(Foto BG)
(Foto BG)

Il passo dello Stelvio

Un’ultima singolarità contenuta nell’ordinanza è rivolta agli atleti della FISI: “fino al 30 giugno 2020 limitatamente ai soli atleti riconosciuti di interesse nazionale dalla Federazione Italiana Sport Invernali al fine di consentire il raggiungimento delle aree ove svolgere gli allenamenti, è consentita la ripresa delle attività degli impianti del territorio lombardo a fune e di risalita del comprensorio sciistico del Passo dello Stelvio, non classificati di Trasporto Pubblico Locale (ai quali, come tali, non sono applicate le misure stabilite nell’ordinanza del Presidente della Regione Lombardia n. 538 del 30 aprile 2020), nel rispetto dei protocolli di sicurezza definiti con Decreto della DG Sport e giovani di Regione Lombardia n. 6142 del 23/05/2020”.