Riaperture: una guida alle linee-guida!

Con l’avvio di una nuova fase di alleggerimento del lockdown a partire dal 18 maggio, siamo stati sommersi da decreti, linee-guida e linee di indirizzo provenienti dalle fonti più diverse, tutte ufficiali.

Il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte (Foto Alexandros Michailidis / Shutterstock)

Facciamo il punto di quali sono le disposizioni da applicare in occasione delle riaperture gradualmente previste per il 18 maggio, il 25, e il 3 giugno.

Premesso che tutte le linee-guida pubblicate dai diversi enti titolati a farlo sono, per l’appunto, delle indicazioni che devono guidare i comportamenti nell’ambito dei diversi settori ai fini del contenimento del contagio, per gli obblighi inderogabili va fatto riferimento alle disposizioni di legge (Decreti, Decreti-Legge, DPCM…) che a loro volta possono rimandare all’applicazione più o meno cogente di tali linee-guida.

Il Decreto Riaperture (e seguenti)

Con il Decreto Legge n. 33 del 16 maggio (definito “Decreto Riaperture”), il Governo ha voluto definire un quadro generale delle riaperture riportandolo nell’ambito della discussione parlamentare (si tratta infatti di un Decreto che viene discusso in aula e dovrà essere trasformato in legge entro 60 giorni), a differenza dei tanti precedenti provvedimenti a firma del solo Presidente del Consiglio (i DPCM).

Questo Decreto Legge richiama a sua volta, in più punti, il Decreto Legge n. 19 del 25 marzo, che, con l’art. 2, dispone che l’attuazione di specifici provvedimenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica sia demandata a singoli Decreti del Presidente del Consiglio (DPCM).

Sicché, il Decreto Riaperture rimuove alcuni vincoli alla mobilità ed alle attività economiche e produttive, ma richiede, per i dettagli, ulteriori provvedimenti da adottarsi con DPCM, il primo dei quali è stato pubblicato il giorno 17 (DPCM 17 maggio e relativi allegati).

Il rispetto di protocolli e linee-guida

Il punto 14 dell’art. 1 del DL n. 33 recita: “Le attività economiche, produttive e sociali devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali. In assenza di quelli regionali trovano applicazione i protocolli o le linee guida adottati a livello nazionale.

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Le linee di indirizzo concordate dalle Regioni

Ed eccoci alle “Linee di indirizzo” concordate in sede di Conferenza delle Regioni. Come precisato nella premessa del documento, questo contiene “indirizzi operativi specifici validi per i singoli settori di attività, finalizzati a fornire uno strumento sintetico e immediato di applicazione delle misure di prevenzione e contenimento di carattere generale, per sostenere un modello di ripresa delle attività economiche e produttive compatibile con la tutela della salute di utenti e lavoratori. In particolare, in ogni scheda sono integrate le diverse misure di prevenzione e contenimento riconosciute a livello scientifico per contrastare la diffusione del contagio, tra le quali: norme comportamentali, distanziamento sociale e contact tracing”.

Inoltre, “tutte le indicazioni riportate nelle singole schede tematiche devono intendersi come integrazioni alle raccomandazioni di distanziamento sociale e igienico-comportamentali finalizzate a contrastare la diffusione di SARS-CoV-2 in tutti i contesti di vita sociale. Per tutte le procedure di pulizia, disinfezione e sanificazione, di aerazione degli ambienti e di gestione dei rifiuti si rimanda alle indicazioni contenute rispettivamente nei Rapporti ISS Covid-19 dell’istituto Superiore di Sanità”, di cui abbiamo riferito in precedenti articoli.

Si noterà all’interno delle singole schede, che il distanziamento fisico è stato notevolmente ridotto rispetto alle linee-guida proposte solo pochi giorni prima dall’INAIL per alcuni settori, come la ristorazione e la balneazione, e giudicate, soprattutto dalle regioni, inapplicabili.

Il DPCM del 17 maggio, attuativo delle disposizioni generali sulle riaperture, in base all’accordo faticosamente trovato nella notte tra sabato e domenica richiama esplicitamente il protocollo unitario concordato con le regioni e ne fa parte integrante come allegato, insieme ai numerosi protocolli già stilati per specifiche situazioni (come le attività produttive, i cantieri, i luoghi di culto, ecc.).

Attenzione, che ogni regione potrà adottare linee-guida specifiche: trovate qui le linee di indirizzo di Regione Lombardia, sostanzialmente coincidenti con quelle comuni, ma con qualche ulteriore approfondimento.

E lo sport, riparte in sicurezza?

loghi coni e ministero

Rimandiamo per i dettagli agli approfondimenti sui principali settori di interesse per l’impiantistica sportiva (per piscine e palestre, leggi QUI) non dimenticando che il riferimento è alle “attività ricreative”: per quelle prettamente “sportive” c’è un ulteriore pacchetto di linee-guida, quello già delineato dal CONI in collaborazione con il Politecnico di Torino (ne abbiamo parlato QUI), ed oggi adottato ufficialmente dall’Ufficio per lo sport della Presidenza del Consiglio, con lo slogan “Lo Sport riparte in sicurezza” (e Sport ha la lettera maiuscola); questo viene richiamato nel DPCM del 17 maggio al punto e) dell’art. 1.

A tali linee-guida devono attenersi tutti i soggetti che gestiscono, a qualsiasi titolo, siti sportivi, o comunque ne hanno la responsabilità. Il documento ha l’obiettivo di costituire un indirizzo generale e unitario e ha carattere temporaneo e strettamente legato all’emergenza. Esso dovrà essere declinato per le singole discipline sportive dalle rispettive Federazioni sportive nazionali, olimpiche e paralimpiche, dalle Discipline sportive associate e dagli Enti di promozione sportiva tramite appositi protocolli applicativi.