Ecco le linee-guida per i parchi gioco

Con le linee-guida del Dipartimento per le politiche della famiglia, i bambini possono tornare nei parchi gioco: ma con la regola del distanziamento sociale, e naturalmente la mascherina.

Lecce, parco Montefusco (Progetto e realizzazione Tomas Ghisellini Architetti)

Il DPCM del 17 maggio, che ha avviato le riaperture condizionate di molte attività, comprende in allegato anche le linee-guida per i parchi gioco, le cui attrezzature erano fino a ieri off limits ancorché in ville o giardini già riaperti al pubblico per le attività motorie.

Como, parco di viale Varese (prod. Legnolandia). Foto BG/Sporteimpianti.
Como, parco giochi di viale Varese. Prod. Legnolandia (Foto BG/Sporteimpianti).

Seguire il percorso normativo: cosa dice il Decreto Riaperture

Per arrivare a capire cosa si può fare / non fare anche in questo ambito particolare, occorre inseguire la catena gerarchica delle disposizioni normative emanate nell’ultimo fine settimana.

A monte di tutto, come abbiamo visto per le altre attività, si pone il Decreto Legge n. 33 del 16 maggio, il cosiddetto Decreto Riaperture le cui disposizioni, ricordiamolo, si applicano fino al 31 luglio (data di termine dello “stato di emergenza” dichiarato dal governo a fine gennaio).

All’articolo 1, comma 8, rimane scolpito nella pietra il punto di riferimento valido in tutte le occasioni e in tutto il territorio italiano: “È vietato l’assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico”. Al di là di quanto viene consentito dai singoli provvedimenti, il sindaco può comunque “disporre la chiusura temporanea di specifiche aree pubbliche o aperte al pubblico in cui sia impossibile assicurare adeguatamente il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro”.

Milano, Biblioteca degli Alberi. Produzione Proludic (Foto BG/Sorteimpianti).
Milano, Biblioteca degli Alberi. Produzione Proludic (Foto BG/Sorteimpianti).

Come entra in dettaglio il DPCM

Il Decreto del Presidente del Consiglio (DPCM del 17 maggio) detta la specifica applicazione delle norme generali previste dal Decreto Legge. Quindi (art. 1 punto b):

L’accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici è condizionato al rigoroso rispetto del divieto di assembramento di cui all’art. 1 comma 8” del Decreto Legge sopra richiamato, “nonché della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro”.

Inoltre, entrando nello specifico delle aree attrezzate per i giochi, “è consentito l’accesso dei minori, anche assieme ai familiari o altre persone abitualmente conviventi o deputate alla loro cura, ad aree gioco all’interno di parchi, ville e giardini pubblici, per svolgere attività ludica o ricreativa all’aperto nel rispetto delle linee guida del dipartimento per le politiche della famiglia di cui all’allegato 8”.

Le attrezzature non sono solo per i piccoli: il punto d) dello stesso articolo, integra infatti le disposizioni già vigenti per le attività motorie, declinando che “è consentito svolgere attività sportiva o attività motoria all’aperto, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, ove accessibili, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l’attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività (…)”.

Va ricordato che le disposizioni del DPCM sono efficaci fino al 14 giugno prossimo.

Pistoia Parco della Rana. Prod. Kompan.
Pistoia, Parco della Rana. Prod. Kompan.

Allegato 8: ecco le linee-guida!

L’allegato 8 citato nel DPCM è stato predisposto dal Dipartimento per le politiche della famiglia della presidenza del Consiglio. L’esatta denominazione è “Linee guida per la gestione in sicurezza di opportunità organizzate di socialità e gioco per bambini ed adolescenti nella fase 2 dell’emergenza covid-19”.

Milano, Biblioteca degli Alberi (foto BG/Sporteimpianti).
Milano, Biblioteca degli Alberi (foto BG/Sporteimpianti).

Il documento riconosce che una delle conseguenze dei provvedimenti restrittivi adottati in fase di lockdown “è stata quella di incidere fortemente su quelle condizioni di ordinario benessere dei bambini e degli adolescenti che si legano strettamente a diritti fondamentali come quelli all’incontro sociale fra pari, al gioco ed all’educazione”.

Le linee-guida sono dedicate alla “riapertura regolamentata di parchi e giardini pubblici per la loro possibile frequentazione da parte di bambini anche di età inferiore ai 3 anni ed adolescenti con genitori o adulti familiari, anche non parenti”, ma detta indicazioni anche per la realizzazione di attività organizzate di outdoor education e per la realizzazione di centri estivi che garantiscano al contempo il distanziamento interpersonale, per le quali non entreremo nel dettaglio in questa sede.

L’accessibilità degli spazi è consentita a bambini e adolescenti fino a 17 anni, con obbligo di accompagnamento di un adulto familiare per i minori di 14 anni, ed è sempre limitata dalla necessità di non produrre assembramenti e garantire il distanziamento fisico.

Il gestore dell’area ha il compito di eseguire controlli periodici dello stato delle diverse attrezzature in esso presenti con pulizia approfondita e frequente delle superfici più toccate, almeno giornaliera, con detergente neutro. Dovrà anche verificare che ci sia l’accompagnamento dell’adulto dove prescritto, e che tutti siano dotati di mascherine a partire dai 3 anni di età. L’adulto accompagnatore avrà la responsabilità del controllo in particolare dei bambini fino a 3 anni e dei bambini o adolescenti con patologie particolari, nel quadro complessivo di garantire sempre la distanza di un metro fra i singoli soggetti.

Possiamo quindi rivedere i bambini su scivoli e altalene, ma distanziati di un metro e dotati di mascherina, uno spettacolo di pseudo-normalità che auspichiamo possa passare presto nell’archivio della storia.