Riapertura cantieri edili e manutenzione del verde: ancora linee-guida

Anche per le attività di costruzione e di manutenzione vanno applicate, in occasione della riapertura, specifiche precauzioni definite in linee guida e di indirizzo.

(Foto BG/Tsport)

Completiamo il discorso sulle complesse indicazioni di comportamento dettate in varie sedi ed occasioni in vista della riapertura delle attività, occupandoci di chi deve provvedere non alla gestione degli impianti ma alla loro manutenzione o costruzione, in cantieri edili o nelle aree verdi. Il tema è trattato nelle “Linee di indirizzo per la riapertura delle Attività Economiche Produttive e Ricreative” varate dalla Conferenza delle Regioni e allegate al DPCM del 17 maggio.

La manutenzione del verde

Questo aspetto, ci interessa soprattutto in relazione alla cura dei campi sportivi in erba naturale, oltre che della manutenzione di parchi e giardini e dell’arredo urbano.

Le operazioni di disinfezione periodica devono interessare spogliatoi, servizi igienici e spazi comuni, comprese le macchine e le attrezzature (PLE, motoseghe, decespugliatori, rasaerba, scale, forbici) con particolare attenzione se a noleggio. L’azienda dovrà mettere a disposizione idonei mezzi detergenti, dovrà inoltre rendere disponibile all’interno dei locali e degli automezzi utilizzati per raggiungere i cantieri i dispenser di gel idroalcolici per le mani.

Deve essere regolamentato l’accesso agli spazi comuni (quali, ad esempio, spogliatoi, zona pausa caffè) limitando il numero delle presenze contemporanee ed il tempo di permanenza, con il rispetto in ogni caso del criterio della distanza di almeno 1 metro fra le persone.

Relativamente alla protezione delle mani, in considerazione del rischio aggiuntivo derivante da un errato impiego dei guanti monouso, si ritiene più protettivo consentire di lavorare senza tali dispositivi e disporre il lavaggio frequente delle mani con soluzioni idroalcoliche secondo opportune procedure aziendali.

erba zolla

I lavoratori in tutte le fasi di delimitazione del cantiere, apposizione segnaletica, scarico materiali e attrezzature devono mantenere le distanze di sicurezza. Il distanziamento attraverso l’apposizione di idonea segnaletica e/o recinzione di cantiere deve essere garantito anche nei confronti di committenti e/o cittadini.

Nelle attività di sfalcio, piantumazione, creazione e cura di aree verdi, evitare se possibile l’uso promiscuo di trattorini o macchine semoventi quali escavatori; preliminarmente effettuare la pulizia e la disinfezione delle superfici delle attrezzature. Per la potatura o taglio di alberature, l’operatore alla guida del trattore o macchine semoventi cabinate deve trovarsi da solo, sia durante le fasi di spostamento sia durante le fasi di lavorazione. Anche nel caso di uso promiscuo delle attrezzature, ad esempio motoseghe, si consiglia, preliminarmente, la disinfezione delle parti che possono veicolare il contagio.

I cantieri edili

Ai cantieri edili in genere si applicano le indicazioni contenute nel Protocollo cantieri pubblicato dal Ministero delle Infrastrutture il 24 aprile scorso, che integra le indicazioni del Protocollo 14 marzo relativo a tutti i settori produttivi (entrambi sono allegati al citato DPCM del 17 maggio).

Le prescrizioni sono relative a: modalità di informazione; modalità di accesso al cantiere; pulizia e sanificazione del cantiere; precauzioni igieniche personali; dispositivi di protezione individuale; gestione di mensa e spogliatoi; organizzazione del cantiere in termini di turnazione e rimodulazione dei cronoprogrammi; gestione di una persona sintomatica in cantiere; sorveglianza sanitaria.

materiali edili

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con la circolare 13 maggio 2020, n. 156, fornisce ulteriori indicazioni in merito alla vigilanza nel settore edile nonché alle contestuali verifiche riguardo alle misure adottate in relazione alle previsioni del Protocollo cantieri.

Fra l’altro, la circolare ricorda l’art. 16 del Decreto “Cura Italia”, secondo il quale “per i lavoratori che nello svolgimento delle loro attività sono oggettivamente impossibilitati a mantenere la distanza personale di un metro, sono considerati dispositivi di protezione individuale (DPI) di cui all’articolo 74, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, le mascherine chirurgiche …”.

Ne deriva, secondo la circolare, che la mancata consegna delle mascherine integra, per il datore di lavoro o il dirigente, la violazione dell’art. 18, comma 1 lett. d), del D.Lgs. n. 81 del 2008 (Testo Unico Sicurezza sul lavoro), punita penalmente. La mancata utilizzazione della mascherina da parte del lavoratore integra, invece, l’illecito di cui all’art. 20, lett. d) dello stesso decreto.