Aumento prezzi: i provvedimenti del “Decreto aiuti” per i cantieri

Con l’articolo 26 del Decreto-Legge n. 50 del 17 maggio, il governo cerca di accelerare le modalità di compensazione degli aumenti eccezionali per i materiali da costruzione avvenuti nel secondo semestre del 2021.

Gli aumenti

Pochi giorni prima della promulgazione del cosiddetto “Decreto aiuti” (DL 50/2022) è stata pubblicata la rilevazione delle variazioni percentuali dei prezzi dei materiali da costruzione superiori all’8% rispetto al 2020 (Decreto 4 aprile 2022 pubblicato in GU il 12 maggio).

La relativa tabella riporta 54 voci che hanno subìto aumenti superiori a tale soglia nel secondo semestre del 2021 rispetto all’anno prima. In cima alla lista l’acciaio e derivati (tondino per c.a. +72,25%), ma anche altri materiali di uso corrente in cantiere come sabbia (+8,98%), cemento (+14,48%), bitume (+36,52%), legname di abete (+57,30%).

L’aggiornamento dei prezziari

Il “Decreto aiuti”, che affronta contemporaneamente molti altri temi, dedica l’art. 26 a “Disposizioni urgenti in materia di appalti pubblici di lavori” per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, in relazione agli appalti pubblici di lavori,  aggiudicati sulla base di offerte, con termine finale di presentazione entro il 31 dicembre 2021.

Il provvedimento dispone che i prezziari regionali vengano eccezionalmente aggiornati entro luglio (ma sulla base di criteri ministeriali che non sono ancora stati emanati); nelle more di tale aggiornamento, le stazioni appaltanti determinano i prezzi con un aumento immediato fino al 20% rispetto ai prezziari vigenti. Le gare bandite dopo il 18 maggio (data di entrata in vigore del “Decreto aiuti”) e fino al 31 dicembre 2022, devono avere come riferimento solo i prezzari aggiornati o i prezzi quantificati con l’aumento automatico fino al 20%.

Attenzione, che se dopo l’aggiornamento del prezzario regionale emerge che la variazione del prezzo è stata inferiore o superiore all’incremento quantificato, le Stazioni Appaltanti procedono al conguaglio degli importi riconosciuti in occasione del pagamento dei successivi stati di avanzamento dei lavori.

Ricordiamo peraltro che i prezziari regionali non riportano quasi mai i prezzi relativi all’impiantistica sportiva, il che rende difficoltosa l’applicazione di questi automatismi ai cosiddetti “nuovi prezzi” che ogni appalto necessariamente contiene per i lavori in questo settore.

I fondi

Il Decreto “Aiuti” rifinanzia con 2,55 miliardi di euro totali il Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche, istituito presso il Ministero delle Infrastrutture dal DL 76/2020, e il Fondo per l’adeguamento dei prezzi, istituito, sempre presso il Ministero delle Infrastrutture, dal DL 73/2021.

Le risorse complessive saranno utilizzate per consentire la prosecuzione delle opere già avviate o appaltate, con uno specifico richiamo a quelle finanziate dal PNRR, dal PNC o per le quali è stato nominato un commissario straordinario.

I grandi eventi sportivi

Il Decreto “Aiuti” istituisce inoltre, presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze, il Fondo per l’avvio delle opere indifferibili, da ultimare entro il 31 dicembre 2026, con una dotazione da 7,5 miliardi. Le opere finanziate da questo Fondo dovranno essere ultimate entro il 31 dicembre 2026. Tra le opere che saranno finanziate con le risorse del nuovo Fondo ci sono i grandi eventi sportivi come le Olimpiadi di Milano-Cortina e i Giochi del Mediterraneo di Taranto (eventi che, svolgendosi nel 2026, dovrebbero vedere le opere completate ben prima del 31 dicembre…)-

(Immagine: Shutterstock).