La lettura dettagliata delle attività comprese nei codici ATECO mette in evidenza il divieto di curare la vegetazione che non sia destinata alla produzione agricola: ma l’erba dei parchi e dei campi di calcio non può aspettare. E Regioni e Comuni procedono per conto loro.
Codici ATECO: NO (per ora) alla manutenzione di parchi, giardini e campi sportivi
(tutte le immagini sono BG/sport&impianti)
Se il provvedimento del Governo (DPCM del 22 marzo integrato il 25 marzo), che ha definito quali attività possono restare aperte in quanto “essenziali”, ha identificato nell’apposito elenco le “coltivazioni agricole” (codici ATECO 01 e subordinati), ha di fatto lasciato fuori da questa possibilità una serie di attività, non distanti da quelle agricole, ma che sono elencate di fatto sotto altri “codici”: in particolare quelle riferibili alla manutenzione di parchi, giardini e campi sportivi.
I codici ATECO
L’elenco delle attività consentite è stato pubblicato con riferimento ai codici ATECO (qui ne trovate la lista completa).
A partire dal 1° gennaio 2008 l’Istat ha adottato la classificazione delle attività economiche ATECO 2007, che costituisce la versione nazionale della nomenclatura europea Nace Rev. 2, pubblicata sull’Official Journal il 20 dicembre 2006 (Regolamento (CE) n. 1893/2006 del 20/12/2006).
L’ISTAT precisa, a questo proposito, che “la classificazione ATECO rappresenta la classificazione delle attività economiche sviluppata e utilizzata dall’Istat esclusivamente per finalità statistiche. Rispetto ad essa l’Istat fornisce chiarimenti interpretativi utili all’individuazione del codice ATECO più adeguato a rappresentare l’attività effettivamente svolta che, tuttavia, non costituiscono pareri vincolanti a fini legali, fiscali o amministrativi; al fine di individuare le attività economiche da sospendere, in applicazione delle misure indicate del DPCM (22/03/2020) occorre precisare che si deve far riferimento a quanto dichiarato dai soggetti interessati presso le Amministrazioni di riferimento ossia Registro delle Imprese delle Camere di Commercio e, per i soggetti non iscritti a tale registro, a quanto dichiarato sui modelli fiscali (Anagrafe Tributaria dell’Agenzia delle Entrate)”.
Ciò significa che pur nella sua vantata precisione, l’elenco delle attività consentite rimane (me spesso nelle disposizioni normative italiane) in qualche misura soggetto ad interpretazione.
Il codice ATECO 01 e il codice 81.30
La revisione dei suddetti codici ha tolto da questa categoria quelli che vi erano inseriti fino allora con il sottocodice 01.41.3p “Sistemazione di parchi, giardini e aiuole”, e che sono passati al nuovo codice 81.30.
L’ISTAT in un’apposita pagina pubblica ogni spiegazione in merito; in particolare, viene definito quali attività sono da intendersi ricomprese nel codice 81.30 (e non 01), definite come “cura e manutenzione del paesaggio”; fra le altre:
- realizzazione, cura e manutenzione di parchi e giardini per: abitazioni private e pubbliche, edifici pubblici e privati (scuole, ospedali, edifici amministrativi, chiese eccetera), terreni comunali (parchi, aree verdi, cimiteri eccetera), aree verdi per vie di comunicazione (strade, linee ferroviarie e tranviarie, vie navigabili, porti, aeroporti), edifici industriali e commerciali;
- realizzazione, cura e manutenzione di aree verdi per: edifici (giardini pensili, verde per facciate, giardini interni eccetera), campi sportivi (campi di calcio, campi da golf eccetera), campi da gioco, aree per solarium ed altri parchi per uso ricreativo, acque lacustri e correnti (bacini, bacini artificiali, piscine, canali, corsi d’acqua, sistemi di scolo).
La cura del verde
Difficile capire se la manutenzione del verde pubblico sia stata esclusa volutamente o accidentalmente dalle attività consentite in questa fase di emergenza. Fatto sta che la vegetazione ha bisogno di cure costanti, che si tratti di agricoltura, silvicoltura, parchi, giardini o campi sportivi.
Confagricoltura si è espressa lo scorso 4 aprile chiedendo esplicitamente al Governo “di soprassedere alla sospensione di questa attività, per lo meno per quanto riguarda la cura e manutenzione di parchi, giardini, verde pubblico, impianti sportivi, anche per evitare il degrado degli ‘investimenti verdi’”.
Analoga richiesta è stata formulata da Assoverde ai ministri competenti, chiedendo di spiegare per quali motivazione il codice 81.30 non compaia nel decreto.
Dobbiamo dire per completezza che manca anche il codice 02 riferito alla silvicoltura, e quindi alla manutenzione dei boschi e alla raccolta della legna.
La manutenzione impossibile. Ma non in Veneto
Come si è visto, nella manutenzione del verde in genere è compresa quella dei campi sportivi, per i quali vanno fatte le stesse identiche considerazioni.
Sicché, a dispetto dei consigli erogati all’inizio dell’emergenza anche da Federazioni come quella del golf, e da noi supportate in un precedente articolo, al momento l’interpretazione letterale dell’elenco delle attività consentite vieterebbe l’attività di manutenzione sui campi di calcio e di golf, nonché quella dei parchi e delle alberature stradali.
Fatto sta che, senza attendere un’eventuale revisione dei codici ATECO in un prossimo decreto ministeriale (che dovrà prorogare le disposizioni in scadenza il 13 aprile), il governatore del Veneto Zaia ha emesso un’Ordinanza datata 4 aprile, in cui, al punto 3., dispone: “L’attività di manutenzione del verde è ammessa su aree pubbliche e private”.
Dunque qui non vale il DPCM? E la manutenzione del verde si estende anche al verde sportivo?
Analoga ordinanza è stata emessa dalla Regione Lombardia (integrata il 6 aprile), dove però si prevede:
“Le attività di cura e manutenzione del paesaggio (codice 81.3) sono consentite limitatamente alla cura e manutenzione di parchi, giardini e aree verdi finalizzate alla prevenzione di danni e alla messa in sicurezza delle stesse aree”. Quindi no allo sfalcio dell’erba.
In ambito pubblico, comunque, diverse Amministrazioni non aspettano una revisione delle attività consentite, e procedono con gli interventi di giardinaggio e potatura pianificati per la primavera: così innanzitutto a Roma, ma anche in altri Comuni come Fidenza, Trani, Alessandria, Rovigo…
Peraltro ricorda l’ANCI – con la circolare n. 190 del 30 marzo – che “Solo eccezionalmente la manutenzione del verde può essere considerata essenziale laddove siano coinvolti “la tutela della vita, della salute, della libertà e della sicurezza della persona, dell’ambiente e del patrimonio storico-artistico” (art. 1 legge 146/1990), sconsigliando pertanto ai propri associati di procedere se non in casi urgenti.
Vista la poca chiarezza che talvolta emerge dall’incrocio di norme e circolari, e pur convenendo che un manutentore in azione sul campo aperto, dotato di dispositivi di protezione, non può certo incidere sulla diffusione del virus, al momento non possiamo che confidare in una revisione dell’elenco delle attività consentite, che peraltro dovrebbe essere imminente in vista del passaggio alla cosiddetta “fase 2” dell’emergenza.