Emergenza Covid-19: i lavori sospesi

Dalla fine di febbraio le attività sul territorio sono state gradualmente limitate e infine sospese allo scopo di arginare l’espansione del contagio. Il Decreto Ministeriale del 25 marzo ha ulteriormente definito quali lavori possono proseguire: fra questi è esclusa tutta la filiera degli impianti sportivi.

Fino a quando non sarà (gradualmente) disposta la ripresa delle attività lavorative, i lavori sospesi dai decreti ministeriali che si sono succeduti nel mese di marzo rimarranno fermi.

L’allegato al DM del 25 marzo aggiorna l’elenco delle attività che sono ritenute essenziali e pertanto possono continuare ad essere svolte. Fra queste sono indicati i lavori di ingegneria civile (codice Ateco 42), ma con importanti eccezioni: sono esplicitamente esclusi infatti i lavori di costruzione di impianti sportivi all’aperto, stadi, campi da tennis, campi da golf eccetera (codice 42.99.09).

Altri lavori che interessano il settore sportivo, e che non sono elencati fra quelli che possono essere svolti, sono gli impianti sportivi coperti (cod, 41.20) e la costruzione di piscine (cod. 43.99).

Pertanto tutti i cantieri relativi al nostro settore devono ritenersi sospesi, ad eccezione di quelle lavorazioni che possono rientrare in specifiche categorie ricomprese nell’elenco citato: ad esempio, le attività di installazione di impianti elettrici, idraulici e altri lavori di costruzioni e installazioni (codice Ateco 43.2).

Per quanto riguarda la manutenzione dei campi sportivi in erba naturale (di cui parliamo in questo articolo) vi invitiamo a leggere tutti gli aggiornamenti.

Non sono comunque sospese le attività degli studi di progettazione e relativi collaudi e analisi tecniche (codice 71).

Va precisato che il codice Ateco è riferibile alle attività oggettivamente svolte, e non alla categoria con cui l’impresa è iscritta in Camera di Commercio.