Decreto Sport: un emendamento per la sicurezza delle piscine

Al Decreto Legge in materia di sport, ora convertito in legge, è stato aggiunto un breve articolo che intende rafforzare le condizioni di sicurezza delle piscine pubbliche e private.

(Foto Ivan Canavera)

Sull’onda dei più recenti incidenti occorsi a bagnanti perché intrappolati dalle bocche d’aspirazione in piscina, la Camera ha votato all’unanimità un emendamento al Decreto Legge sullo Sport (n. 108 del 26 giugno 2026), il quale già modificava l’analogo decreto emanato lo scorso anno.

L’emendamento in questione è stato introdotto il 23 luglio, e il provvedimento è stato convertito con la legge n. 142 del 4 agosto 2026, pubblicata in G.U. lo scorso 7 agosto.

La nuova norma introdotta (insieme ad altre di tutt’altra natura) è racchiusa nell’art. 4-bis “Misure per la sicurezza nelle piscine” e sostanzialmente nel 1° comma:

Nelle piscine pubbliche o private destinate ad un’utenza pubblica, ivi comprese quelle ad uso collettivo, il sistema di ricircolo per la depurazione e, in particolare, le prese di aspirazione delle acque, quali griglie di fondo, bocchettoni od ogni altro materiale allo scopo utilizzato, devono garantire la sicurezza in maniera atta ad impedire fenomeni vorticosi di aspirazione a effetto di ventosa nei confronti di ogni parte del corpo dei bagnanti.

A parte il fatto che avremmo pensato la sicurezza dovesse essere già garantita anche prima di questa norma, è il secondo comma che introduce una maggiore severità:

In caso di violazione di quanto stabilito al comma 1 è disposta la chiusura immediata dell’impianto fino all’adempimento degli obblighi ivi previsti.

Naturalmente per accertare la regolarità di ogni piscina sarebbe necessaria una quantità impensabile di controlli.

Per un utile riferimento relativamente ai parametri che possano rappresentare la sicurezza richiesta (che però non sono richiamati nella norma), l’UNI ci ricorda l’esistenza della Norma Tecnica UNI-EN 1345-3-2025, che al capitolo 6 descrive proprio il “Rischio di intrappolamento per aspirazione”.

A titolo di esempio, assolutamente non esaustivo, questi sono alcuni degli elementi considerati dalla norma:

  • La velocità dell’acqua in corrispondenza delle bocche di aspirazione deve essere inferiore o uguale a 0,5 m/s;
  • Una sagoma rettangolare che rappresenti il torso di un adulto di dimensioni 65,5 x 36 cm (…) non copra più del 50% della superficie di aspirazione libera proiettata, indipendentemente dall’orientamento della sagoma;
  • punti di collegamento in aspirazione per attrezzature di pulizia non devono essere utilizzati né aperti / scoperti quando i bagnanti sono in piscina.

Vai al testo del Decreto Legge n. 108/2026 convertito in legge n. 142/2026.