Le NTC 2018 al loro varo si presentarono come norme ‘in continuità’, ovvero un testo normativo in linea con quello precedente del 2008. Così è: le nuove NTC non introducono principi rivoluzionari e nemmeno un testo normativo completamente sconnesso dal precedente, ma tra le correzioni e il riordino introducono alcune variazioni in cui è bene non perdersi nello svolgimento della professione.
Norme Tecniche per le Costruzioni: chiarimenti e novità introdotte dal testo della Circolare applicativa
Il testo della Circolare applicativa è infatti lo strumento che si pone tra la prestazione che la normativa richiede ed il metodo applicativo per raggiungerla da parte del professionista.
Nelle prime pagine del testo viene ricordato come il modello di calcolo ed il metodo di analisi siano i punti cardine di ogni progetto che è tipicamente unico nella sua concezione. E affinché un progetto possa essere virtuosa applicazione del patto sociale che ogni professionista è portato a rispettare per garantire la sicurezza e l’economicità di un’opera è necessario che il modello di calcolo ed il metodo di analisi rispettino alcuni precisi requisiti. In generale, ricordati i concetti di capacità e domanda e richiamata la capacità in duttilità, viene evidenziato come i risultati di un’analisi non lineare siano preferibili a quelli di un’analisi lineare perché meglio analizzano il comportamento reale della struttura se opportunamente rappresentato nel modello di calcolo. Ad ogni modo molto spazio viene dato all’analisi lineare nel testo delle Norme Tecniche, analisi di più comune utilizzo e con un margine di sicurezza più elevato, è allora opportuno ricordare come le prescrizioni contenute nelle NTC, in particolare se si utilizza l’analisi lineare, debbano essere tutte rispettate come evolutive considerazioni necessarie ad appianare la distanza tra il modello elastico lineare e il reale comportamento della struttura.
In completamento al testo 2018 delle Norme Tecniche, per la valutazione delle azioni ambientali del vento e della neve è esplicitato il riferimento al tempo di ritorno di un determinata azione. In particolare poi per l’azione del vento viene maggiormente specificata la valutazione del coefficiente di forma ora denominato coefficiente di pressione cp, distinto per tipologia di area interessata direttamente o indirettamente dall’azione del vento e secondo alcune casistiche specifiche ben definite. Per questo punto della Circolare è utile il rimando all’Eurocodice 1 parte 1-3 per l’azione da neve e parte 1-4 per quella da vento; per quest’ultima è utile anche il riferimento alle Istruzioni della CNR DT207.
Un capitolo da leggere con attenzione, e soprattutto necessario per completare il quadro delle prescrizioni contenute nelle NTC 2018, è quello che riguarda gli elementi non strutturali, in particolare in merito agli obblighi e le responsabilità introdotte circa la ‘progettazione’ degli elementi non strutturali.
Il testo normativo di riferimento al relativo capitolo 7.2.3 difetta di alcune specifiche circa la valutazione dell’azione di domanda con la quale dimensionare e verificare gli elementi non primari della costruzione. In sostanza il testo delle NTC 2008 riportava una formulazione che prevedeva la stima dell’accelerazione cui era sottoposto l’elemento strutturale indagato come funzione del tempo di risposta dell’edificio e dell’altezza cui l’elemento era posto considerando un legame lineare. Tale ipotesi decade fuori dalla regolarità e dall’ipotesi di trasferimento dell’azione cui è soggetta la struttura agli elementi che in essa sono posti senza alcuna ‘interferenza’ da parte della struttura stessa. Questo il motivo per cui nelle NTC 2018 venivano tolte le esplicite valutazioni di Sa e qa e si hanno nella circolare tre formulazioni che introducono concetti o quantomeno applicazioni nuove. La definizione di spettro di piano porta alla valutazione dell’accelerazione cui è sottoposto un determinato piano per un determinato modo di comportarsi della struttura. A tale accelerazione viene applicato un fattore di amplificazione che considera lo smorzamento proprio dell’elemento non strutturale e suo periodo di risposta.
Particolare interesse hanno destato le specifiche contenute nel testo delle NTC 2018 in merito alla verifica dei nodi. Prescrizioni nuove rispetto a quelle contenute nel testo delle NTC 2008 come la richiesta di verificare i nodi anche per strutture progettate come non dissipative e la verifica di nodi anche confinati per le strutture progettate come mediamente dissipative (classe di duttilità media, CD’B’). Il grande cambiamento si pone soprattutto per quei professionisti che operano in zone a bassa sismicità, con azioni sismiche che in genere sono al più paragonabili a quelle del vento. Zone con consuetudine costruttiva e scarsa progettazione dissipativa che spesso portano a progettare con travi in spessore. Ma il testo della Circolare applicativa ri-modifica la prescrizione tornando a quella proposta dal testo normativo del 2008: “Le verifiche di resistenza dei nodi indicate nel presente paragrafo si applicano a strutture in CD”A” e, limitatamente ai nodi non interamente confinati, in CD”B”. Esse non si applicano alle strutture non dissipative.”
L’adeguamento delle strutture esistenti
Un capitolo molto discusso in fase di revisione normativa è quello che riguarda l’adeguamento delle strutture esistenti. Una prescrizione cui il professionista non può sottrarsi, ma per la quale è necessario mettere in campo più risorse di quelle a disposizione della committenza. È il capitolo che riguarda l’esistente ed in particolare di quando è necessario garantire che a seguito di un intervento l’edificio esistente debba essere adeguato alle richieste normative attuali. In fondo a questo paragrafo nelle NTC 2018 venne introdotta un’espressione molto affine alle norme urbanistiche e poco a quelle tecniche, ed è in particolare un’espressione che mal si pone nell’attuazione delle disposizioni regionali dei Piani Casa o dei Piani di Recupero Sottotetto: “Una variazione dell’altezza dell’edificio dovuta alla realizzazione di cordoli sommitali o a variazioni della copertura che non comportino incrementi di superficie abitabile, non è considerato ampliamento, ai sensi della condizione a). In tal caso non è necessario procedere all’adeguamento, salvo che non ricorrano una o più delle condizioni di cui agli altri precedenti punti.”
La Circolare applicativa propone un testo esplicativo a riguardo: “In merito all’ultimo capoverso del §8.4.3, esso stabilisce che non è necessario procedere all’adeguamento, salvo che non ricorrano una o più delle condizioni b), c), d) od e) di cui allo stesso §8.4.3, solo nel caso di “variazione dell’altezza dell’edificio” causata dalla realizzazione di cordoli sommitali oppure causata da variazioni della copertura che non comportino incrementi di superficie abitabile. La “variazione dell’altezza dell’edificio” è localmente definita dalle norme urbanistiche e dai regolamenti edilizi.”
Anche per la valutazione della sicurezza degli edifici esistenti in calcestruzzo armato il capitolo 8 della Circolare applicativa resta un fondamentale riferimento. In merito all’utilizzo di analisi lineari il capitolo iniziale della Circolare applicativa mette in guardia circa l’utilizzo di modelli di calcolo e metodi di analisi congrui con il comportamento reale della struttura. Da qui la lettura di un metodo di validazione dell’analisi lineare risulta meno fuori luogo e più in linea con i criteri generali della normativa tecnica di riferimento. In realtà la validazione del modello lineare di analisi non è una novità nel testo della Circolare applicativa, lo sono però alcune espressioni utilizzate e alcuni riferimenti dati. In particolare il parametro r valutato come rapporto tra domanda e capacità in termini flessionali di ciascun elemento strutturale è un riferimento già presente nel testo della Circolare precedente. Non è così però per il suo utilizzo: nel testo della Circolare superata si usava come limite il valore 2,5 per l’accettazione del modello lineare valutato in base al rapporto tra ρmax e ρmin, dove per i ρmax e ρmin venivano considerati solo i r > 2. Nella Circolare attuale si usa come limite il valore 0,5 per l’accettazione del modello lineare valutato in base alla “variazione” i r > 1. Come utile riferimento riportiamo l’Eurocodice 8 parte 3 che usa come limite il valore 2,5 per l’accettazione del modello lineare valutato in base al rapporto tra ρmax e ρmin, dove per i ρmax e ρmin vengono considerati solo i r > 1. Per la caratterizzazione delle capacità degli elementi esistenti in calcestruzzo armato viene introdotto il riferimento alla riduzione della capacità per effetto di azioni cicliche quali il sisma. Viene così introdotta una formulazione del taglio resistente che tiene conto anche della domanda di duttilità ed in particolare della parte plastica della domanda di duttilità. In base alla domanda di duttilità dell’elemento viene indicata quale capacità considerare per effettuare la verifica a taglio. Se μd < 2 la resistenza a taglio è la maggiore tra la resistenza a taglio con armatura trasversale e la resistenza in condizioni cicliche; se μd > 3 la resistenza a taglio è presa pari alla resistenza a taglio in condizioni cicliche; se μd < 1 la resistenza a taglio è valutata come per le sezioni prive di armatura trasversale; infine per le situazioni intermedie si interpola tra la resistenza considerata per μd = 2 e la resistenza considerata per μd = 3.
Le immagini grafiche sono tratte dai software LogicalSoft.