Palestre scolastiche: le norme vigenti ed ormai superate del D.M. 18/12/75

Pe la rubrica DIRITTO & SPORT riportiamo l’intervento che ha svolto l’avvocato Valentina Porzia al Webinar di Sport&Impianti del 14 febbraio 2022, in vista della progettazione richiesta dal PNRR per la costruzione e l’adeguamento delle palestre scolastiche.

Il DM del 18 dicembre 1975 contiene le norme tecniche relative all’edilizia scolastica, ovvero la fissazione dei criteri per la costruzione e mantenimento delle scuole. Le predette indicazioni permettono e garantiscono a tutti gli allievi, senza distinzione di ceto e di provenienza, di istruirsi nelle migliori condizioni ambientali ed educative.

Ogni edificio scolastico va considerato parte di un “continuum ” educativo, inserito in un contesto urbanistico e sociale, e non come entità autonoma. Specificatamente, il DM ha previsto che la collocazione delle scuole elementare e delle scuole medie si riferisca ad un ambito residenziale, in altre parole devono essere frequentemente presenti nei quartieri e risultare facilmente raggiungibili a piedi o con mezzi propri. Le scuole superiori, diversamente, debbono poter essere raggiunte con mezzi pubblici e privati.

Tutti i gradi di scuola devono: essere agevolmente frequentabili, senza distinzione di ceto sociale e di luoghi di residenza, avere accessi comodi, ad esclusione di strade statali e provinciali, ed assicurare una loro utilizzazione anche da parte degli alunni con minoranze fisiche (Circolare n. 4809 del 1968).

A seconda del grado di scuola, gli istituti devono avere specifici numeri di sezioni/classi. Più precisamente: MATERNA: minimo 3 massimo 9 sezioni; ELEMENTARE: minimo 5 massimo 25 classi; MEDIA: minimo 6 massimo 24 classi e SUPERIORE: minimo 10 massimo 60 classi.

Le palestre nel DM del ‘75

Per quanto attiene alle palestre presenti nelle scuole, queste devono avere caratteristiche e requisiti strettamente correlati al livello scolastico per il quale vengono realizzate:

  • tipo A1 – unità da 200 m2 più i relativi servizi per scuole elementari da 10 a 25 classi, per scuole medie da 6 a 20 classi, per scuole secondarie da 10 a 14 classi.
  • tipo A2 – due unità da 200 m2 più i relativi servizi per scuole medie da 21 a 24 classi, per scuole secondarie da 15 a 23 classi.
  • tipo B1 – palestre regolamentari da 600 m2 più i relativi servizi, aperte anche alla comunità extra-scolastica, per scuole secondarie di secondo grado (da 24 a 60 classi) (divisibili in tre settori); ma utilizzabile da non più di due squadre contemporaneamente*.
  • tipo B2 – palestre come le precedenti con incremento di 150 m2 per spazio per il pubblico e relativi servizi igienici*.

Ogni spazio sportivo scolastico, catalogato come impianto sportivo di esercizio, deve avere:

– ZONA INSEGNANTI (con servizi igienici);

– ZONA SERVIZI PER ALLIEVI (l’accesso alla palestra deve avvenire dagli spogliatoi);

– ZONA DEPOSITO;

– ZONA SERVIZI SANITARI E VISITA MEDICA.

Le richieste del PNRR

Ebbene, Il Piano di Ripresa e resilienza (PNRR) prevede la messa in sicurezza di tutte le palestre scolastiche censite all’anagrafe dell’edilizia scolastica (DM 18/12/1975 – Punto N.3.5.2)

Ancor più nello specifico, il predetto Piano vuole: FAVORIRE le attività sportive e corretti stili di vita nelle scuole; RIDURRE il divario delle infrastrutture ed INCENTIVARE l’inclusione sociale.

Ebbene, le PROPOSTE PROGETTUALI per la costruzione e ricostruzione dei plessi sportivi di cui sopra sono finanziabili se riguardano:

– DEMOLIZIONE O RICOSTRUZIONE di palestre scolastiche degli stabili adibiti al primo e del secondo ciclo di istruzione;

– NUOVA CONSTRUZIONE di edifici da destinare esclusivamente a palestre scolastiche a servizio di edifici scolastici esistenti;

– AMPLIAMENTI di edifici scolastici esistenti e finalizzati alla realizzazione esclusiva di palestre scolastiche;

– RIQUALIFICAZIONE architettonica, funzionale e messa in sicurezza di palestre scolastiche esistenti, anche attraverso l’adeguamento impiantistico e tecnologico degli spazi;

– RICONVERSIONE DI SPAZI NON UTILIZZATI all’interno di edifici esistenti da destinare a sale per attività collettive dove poter eseguire le attività ludiche (esclusivamente per le scuole primarie da 5 a 9 classi);

– RIQUALIFICAZIONE DI AREE SPORTIVE ALL’APERTO esistenti che insistono nell’area di pertinenza scolastica, così come previste dal decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, 18 dicembre 1975 (cfr. punto 3.5.2);  

– REALIZZAZIONE AREE SPORTIVE ALL’APERTO che insistono nell’area di pertinenza scolastica così come previste dal citato DM del 18 dicembre 1975.

Oltremodo, il PNRR prevede che le spese per le ATTREZZATURE SPORTIVE possono essere richieste nel limite del 20% del contributo richiesto e ripartisce le risorse per il 54,29% al Sud; il 30% alle Province e altri enti cui competono le scuole superiori ed il 70% ai Comuni per le scuole del primo ciclo.

A parere di chi scrive, è importante comprendere che tra le attrezzature sportive possono rientrare il defibrillatore, obbligatorio per ogni impianto adibito allo sport a norma Decreto Balduzzi e del Disegno di Legge Salvavita riguardante le P.A.

Per info ed approfondimenti scrivere a: avvocato@valentinaporzia.com