Riforma dello Sport: pubblicato il Decreto sulla costruzione degli impianti sportivi

I primi tre decreti legislativi emanati il 28 febbraio scorso in applicazione della riforma dello Sport sono stati pubblicati in Gazzetta Ufficiale il 19 marzo. Fra questi, il riordino delle norme di sicurezza e procedurali per la costruzione e l’esercizio degli impianti sportivi.

La cosiddetta Riforma dello Sport procede a piccoli passi, oggi con la pubblicazione di tre dei decreti attuativi approvati in velocità nello scorso mese di febbraio.

Due di questi riguardano rispettivamente la semplificazione di adempimenti relativi agli organismi sportivi e le misure in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali.

Il terzo è quello riferito all’attuazione dell’articolo 7 della legge 86 del 2019, e riguarda le “misure in materia di riordino e riforma delle norme di sicurezza per la costruzione e l’esercizio degli impianti sportivi e della normativa in materia di ammodernamento o costruzione di impianti sportivi” (Decreto Legislativo 28 febbraio 2021, n. 38).

Si tratta del riordino delle norme tecniche e la semplificazione delle procedure amministrative in ordine alla realizzazione e manutenzione degli impianti sportivi, compresi quelli scolastici, con l’obiettivo di assicurare un effettivo ammodernamento delle strutture, soprattutto in termini di accessibilità, efficientamento energetico e sicurezza, in linea con la normativa internazionale e gli standard europei (ne abbiamo parlato in più occasioni, vedi gli “articoli correlati”).

La questione Grandi Stadi

Nel testo compare una volta per tutte la definizione dell’iter per la realizzazione dei cosiddetti “grandi stadi”, sulla quale erano sorti dei timori nella direzione della eccessiva apertura alle volumetrie non sportive (ne abbiamo parlato in particolare qui).

Il testo pubblicato invece conserva i vincoli attuali: come è noto, “ai fini del raggiungimento del complessivo equilibrio economico-finanziario”, il documento di fattibilità del nuovo impianto sportivo può comprendere “la costruzione di immobili con destinazioni d’uso diverse da quella sportiva, che siano complementari o funzionali al finanziamento o alla fruibilità dell’impianto sportivo, con esclusione della realizzazione di nuovi complessi di edilizia residenziale”. Inoltre, tali immobili “devono essere compresi nell’ambito del territorio urbanizzato comunale in aree contigue all’intervento di costruzione o di ristrutturazione dell’impianto sportivo”. Escluse quindi le residenze, ed esclusa la possibilità di realizzare volumi in aree lontane dall’impianto sportivo: erano le clausole che risultavano scomparse nella bozza circolata la scorsa estate.

Tempistiche e passaggi burocratici sono puntualmente definiti, ma come si sa questo non è garanzia di successo, come dimostrano i casi di Roma e Milano.

Le società senza fini di lucro

Il provvedimento contiene poi disposizioni che interessano le ASD e SSD senza fini di lucro, che possono presentare all’ente locale un progetto preliminare accompagnato da un piano di fattibilità economico finanziaria per la rigenerazione, la riqualificazione e l’ammodernamento di un impianto sportivo e per la successiva gestione con la previsione di un utilizzo teso a favorire l’aggregazione e l’inclusione sociale e giovanile.

Se l’ente locale riconosce l’interesse pubblico del progetto, affida direttamente la gestione gratuita dell’impianto all’associazione o alla società sportiva per una durata proporzionalmente corrispondente al valore dell’intervento e comunque non inferiore a cinque anni.