La riforma dello sport: cosa bolle in pentola

Dalla bozza presentata il 9 luglio scorso, e commentata in diretta facebook dal ministro Spadafora, il testo unico sullo sport, attuazione della legge delega di un anno fa, emergono dettagli da tenere d’occhio, da qui all’approvazione definitiva.

Roma, Foro italico: lo Stadio dei Marmi e la sede del Coni (foto BG/sport&impianti).

La riforma dello sport, data per varata con la Legge n. 86 dell’8 agosto 2019, ha bisogno in realtà di essere attuata tramite provvedimenti legislativi, da emanare “entro 12 mesi”. Se i 12 mesi stanno per scadere, ci sono sempre le classiche proroghe: in questo caso, causa pandemia, tutti gli atti in scadenza fino al 31 agosto sono prorogati di tre mesi.

Tuttavia il ministro sembra avere fretta, tant’è che il 9 luglio ha comunicato di avere diffuso la bozza di un Testo Unico (quindi non di diversi provvedimenti sui singoli argomenti), e il giorno 13 ha commentato la stessa in diretta facebook.

Diretta facebook del 13 luglio 2020.
Diretta facebook del 13 luglio 2020.

Cosa contiene il Testo Unico

Fatto positivo, il Testo Unico raccoglierà tutte le disposizioni in materia, cercando di collegarle fra loro in modo organico. Gli argomenti – delegati dalla legge n. 86 – saranno distribuiti in 6 parti:

1- disposizioni comuni e principi generali;

2- soggetti;

3- attività

4- sicurezza

5- giustizia

6- disposizioni finali.

Vogliamo qui mettere l’accento su qualche punto per noi più interessante, lasciando ad altri il commento sul corpo complessivo del provvedimento, che impatta in modo particolare sugli aspetti tributari e giuslavoristici delle società e dei lavoratori dello sport.

Roma, piazza Montecitorio (foto BG/sport&impianti).
Roma, piazza Montecitorio (foto BG/sport&impianti).

Che cos’è lo sport

Il testo definisce per la prima volta che cosa deve intendersi per “sport”: qualsiasi forma di attività fisica fondata sul rispetto di regole codificate che, attraverso una partecipazione organizzata o non, ha per obiettivo l’espressione o il miglioramento della condizione fisica e psichica, lo sviluppo delle relazioni sociali o l’ottenimento di risultati in competizioni di tutti i livelli.

E qui resterà da vedere come questa definizione si coniughi con gli aspetti burocratici del riconoscimento delle discipline sportive, del nuovo Registro delle attività sportive dilettantistiche, e di come le attività rientranti nella definizione ma non riconosciute possano beneficiare delle disposizioni applicabili a quelle riconosciute (potranno essere svolte all’interno di ASD o SSD?).

Altri aspetti di novità che riguardano le ASD e le SSD sono la possibilità di qualificarsi come Impresa Sociale, quindi con una pur limitata distribuzione di utili, e il concetto di attività principale e secondaria, intesa ad evitare che goda dei benefici della società sportiva chi in effetti svolge un’attività commerciale (esempio ristorazione) con un po’ di sport annesso, ma che viceversa consentirà alle società sportive di svolgere attività commerciale per sostenersi economicamente, purché secondaria.

Roma, sede del CONI (foto BG/sport&impianti).
Roma, sede del CONI (foto BG/sport&impianti).

CONI e Federazioni

Questo è il tema che ha suscitato – fin dalla legge delega – i maggiori malumori e schieramenti pro o contro; va detto che il Governo è stato comunque sempre deciso a percorrere fino in fondo la strada di una nuova governance in cui le competenze statali in fatto di sport siano rafforzate. Allo scopo viene istituito il Dipartimento per lo Sport quale struttura amministrativa della Presidenza del Consiglio il quale, tra le altre funzioni, esercita la vigilanza sul CONI e sulla società Sport e Salute, vigila sull’utilizzo dei contributi da parte delle Federazioni Sportive, cura e coordina le procedure inerenti alla concessione di agevolazioni e contributi in materia di sport; infine ha il compito di riconoscere gli Enti di Promozione Sportiva, i quali non faranno più parte del Consiglio Nazionale del CONI.

Il ruolo e le funzioni del CONI vengono ridefiniti, attribuendogli in primis i compiti previsti dalla carta olimpica, e quindi sulla preparazione degli atleti; riconosce e vigila, inoltre, sulle Federazioni Sportive Nazionali e le Discipline Sportive Associate.

Codogno (LO), pulcini in campo (foto BG/sport&impianti).
Codogno (LO), giovani atleti in campo (foto BG/sport&impianti).

Vengono poi definiti gli stanziamenti annuali e i criteri di finanziamento di CONI, Sport e Salute e Federazioni Sportive Nazionali, introducendo dei limiti minimi di rappresentatività (fino ad oggi non esistenti) per poter accedere ai contributi pubblici. Le Federazioni e le DSA vengono a tutti gli effetti individuate come associazioni di diritto privato del tutto autonome rispetto al CONI.

A loro volta, gli Enti di Promozione Sportiva vengono estromessi dall’ambito del CONI, saranno riconosciuti dal Dipartimento per lo sport e si occuperanno di attività fisico-sportive dilettantistiche con finalità ricreative e formative.

Diventa così netta la distinzione tra le attività sportive agonistiche (curate dal CONI) e lo sport “sociale”, gestito dagli EPS sotto la guida del Dipartimento governativo.

Fra le altre cose, vanno in una ragionevole direzione l’abolizione del vincolo sportivo tra i dilettanti e l’abolizione della distinzione di genere, che apre le porte al professionismo femminile oggi non previsto.

Risibile appare invece la protesta nei confronti della regola del limite dei tre mandati per i dirigenti del CONI e delle Federazioni, considerato che in 16 Federazioni su 40 i presidenti sono in sella da trent’anni.

Roma, piazza del Foro italico 8foto BG/sport&impianti).
Roma, piazza del Foro Italico (foto BG/sport&impianti).

Alla voce “sicurezza”, uno sgambetto all’urbanistica

Il titolo I della parte IV-Sicurezza intitola: “Della costruzione, ristrutturazione e ripristino di impianti sportivi”. E qui a noi si drizzano le orecchie: c’è del buono o del cattivo per i nostri beneamati impianti sportivi?

In effetti il primo capo riprende la famosa Legge sugli Stadi, (in realtà si tratta di alcuni commi della Legge di Stabilità 2014) che consente, per favorire la costruzione di impianti proprietari, un iter burocratico privilegiato che può andare anche in deroga agli strumenti di pianificazione urbanistica vigenti.

Ma pochi osservatori hanno colto un dettaglio: nel nuovo testo scompare il divieto di realizzare cubature residenziali, dettaglio che già a suo tempo aveva fatto discutere. Si vuole favorire ulteriormente il compenso economico dell’operatore immobiliare, che altrimenti non trova vantaggioso realizzare lo stadio, come dimostrano illustri esempi in stallo nel nostro Paese?

L’argomento, finora passato un po’ sotto silenzio, è invece scottante, presenta ombre ma anche qualche luce, e merita un commento a parte.

Studio Manica/Sportium, progetto per San Siro, dettglio.
Studio Manica/Sportium, progetto per San Siro, dettaglio.