Il 16 marzo in Consiglio il Nuovo Codice dei Contratti

Dopo la formulazione dei pareri da parte delle Commissioni Parlamentari, è prevista per giovedì 16 la discussione in Consiglio dei Ministri della bozza del nuovo Codice dei Contratti Pubblici; l’approvazione definitiva dovrebbe avvenire entro il 31 marzo.

La sala del Consiglio dei Ministri a palazzo Chigi (fonte: Governo Italiano, licenza Creative Commons)

L’iter della riforma del Codice procede come da programma, e il Consiglio dei Ministri dovrebbe esaminare nella seduta del 16 marzo la bozza (adottata nel dicembre scorso) con i pareri espressi nelle scorse settimane dalle competenti Commissioni parlamentari della Camera e del Senato nonché dalla Conferenza Unificata Stato-Regioni.

Il Governo dovrà decidere in che misura accogliere le osservazioni formulate ed eventualmente controdedurle: le Commissioni avranno dieci giorni di tempo per esprimersi, dopo di che il Decreto Legislativo di approvazione potrà essere pubblicato. La previsione è che venga osservata la scadenza del 31 marzo per la conclusione dell’iter, anche se si ventila una dilazione nell’entrata in vigore fissata, come è noto, al 1° luglio 2023.

Le osservazioni delle Commissioni parlamentari

L’VIII Commissione della Camera dei Deputati, pur esprimendo un parere favorevole, ha formulato 72 osservazioni; analogamente, l’VIII Commissione del Senato ne ha formulate 97, molte delle quali sovrapponibili a quelle della Camera.

Evidenziamo di seguito quelle che ci sembrano più significative – anche in considerazione delle obiezioni e dei pareri ascoltati nelle nostre interviste e nei seminari cui abbiamo assistito – raggruppate per temi.

Affidamento dei servizi di architettura e ingegneria:

•             prevedere l’obbligo di utilizzare per l’affidamento dei servizi di architettura e ingegneria i parametri a base del calcolo;

•             inserire una previsione che consenta alle stazioni appaltanti l’individuazione dell’importo da porre a base di gara per l’affidamento dei servizi di architettura e ingegneria ed altri servizi tecnici anche attraverso il recepimento in apposito allegato delle tabelle aggiornate dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni e delle attività richieste, in ossequio al principio dell’equo compenso di cui all’articolo 8 e nel rispetto dei principi di concorrenza e libero accesso al mercato;

•             sancire il principio che nessuna prestazione professionale può essere resa gratuitamente;

•             specificare i requisiti per gli appalti di servizi di architettura e ingegneria e altri servizi tecnici, prevedendo la possibilità di ricorrere per i requisiti economico-finanziari ad opportuna copertura assicurativa e di considerare, per i requisiti di capacità tecnica e professionale, un periodo nel quale aver espletato servizi analoghi pari a dieci anni.

Appalto integrato:

•             ridefinire il contenuto dell’offerta che l’operatore economico presenta in sede di appalto integrato, specificando che l’offerta dell’operatore ha ad oggetto una proposta tecnica adeguatamente formulata e non anche il progetto esecutivo che costituisce ex se l’oggetto specifico dell’appalto;

•             definire i casi in cui è possibile ricorrere all’appalto integrato, introdurre una soglia di importo opere come minima per il ricorso a tale strumento, ribadire che non è possibile procedere con l’appalto integrato per opere di manutenzione indipendentemente dal loro valore specificando che l’offerta ha ad oggetto una proposta tecnica in luogo del progetto esecutivo.

Revisione prezzi:

•             fissare la soglia oltre la quale scatta la revisione dei prezzi al 2% dell’importo complessivo del contratto, nonché fissare al 90% la misura della variazione dei prezzi che viene riconosciuta all’impresa. Inoltre, si valuti l’opportunità di far sì che la revisione operi senza nessun limite, basandola su metodi oggettivi e verificabili attraverso dati statistici. L’elaborazione degli indici ISTAT di rilevazione delle variazioni dei prezzi da utilizzare nell’ambito dei contratti di appalto non dovrebbe avvenire a cadenza annuale, ma si dovrebbe optare per un meccanismo semplice e automatico, a cadenza mensile;

•             chiarire che la clausola di revisione prezzi per i contratti di servizi e forniture si applica solo ai contratti di durata; garantire una ridefinizione delle modalità di utilizzo delle risorse accantonate per imprevisti nel quadro economico la capacità delle stazioni appaltanti di far fronte agli eventuali maggiori oneri derivanti dall’attivazione delle clausole di revisione prezzi nelle ipotesi di variazione in aumento del costo dell’opera, della fornitura o del servizio previste; inserire il riferimento alla variazione del costo derivante dal rinnovo dei contratti collettivi nazionali di lavoro sottoscritti dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, applicabili in relazione all’oggetto dell’appalto e delle prestazioni da eseguire in maniera prevalente.

Qualificazione del RUP e delle stazioni appaltanti:

•             prevedere un efficace sistema di certificazione dei RUP che consenta di ottenere gli incentivi per la corretta gestione delle procedure di affidamento, anche valutando di qualificare tali figure in quattro livelli di competenza (base, intermedio, avanzato ed esperto) a cui siano associate specifiche facoltà rispettivamente per l’affidamento diretto della gara, per procedure aperte, ristrette, negoziate senza pubblicazione di un bando, procedura competitiva con negoziazione e per il dialogo competitivo e il partenariato per l’innovazione;

•             prevedere un sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti più selettivo e di riservare alle stazioni appaltanti qualificate, a prescindere dal valore, le procedure di partenariato pubblico privato, appalto integrato e dialogo competitivo, nonché le procedure relative a settori esposti al rischio di infiltrazioni mafiose per cui è necessaria l’iscrizione alle c.d. white list.

Vai alla bozza del Nuovo Codice dei Contratti Pubblici.