Manutenzione del verde: dal 14 aprile si può!

Il nuovo Decreto emanato il 10 aprile apre ad alcune attività “a basso rischio”, fra cui la “cura e manutenzione del paesaggio”.

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Come atteso da parte degli operatori del settore (vedi articolo precedente), il nuovo DPCM (QUI il testo integrale con le relative tabelle) che proroga il lockdown delle attività fino al 3 maggio prossimo, amplia la lista delle attività consentite (dalle quali era esclusa fino ad oggi la manutenzione del verde), a far data dal 14 aprile.

Fra queste, è stato incluso il codice ATECO 81.30 “Cura e manutenzione del paesaggio”, con esclusione delle attività di realizzazione.
Ricordiamo che il codice 81.30 contempla:

  • realizzazione, cura e manutenzione di parchi e giardini per: abitazioni private e pubbliche, edifici pubblici e privati (scuole, ospedali, edifici amministrativi, chiese eccetera), terreni comunali (parchi, aree verdi, cimiteri eccetera), aree verdi per vie di comunicazione (strade, linee ferroviarie e tranviarie, vie navigabili, porti, aeroporti), edifici industriali e commerciali
  • realizzazione, cura e manutenzione di aree verdi per: edifici (giardini pensili, verde per facciate, giardini interni eccetera), campi sportivi (campi di calcio, campi da golf eccetera), campi da gioco, aree per solarium ed altri parchi per uso ricreativo, acque lacustri e correnti (bacini, bacini artificiali, piscine, canali, corsi d’acqua, sistemi di scolo).

Ad eccezione della loro realizzazione, sono quindi consentiti la cura e manutenzione di parchi, giardini e campi sportivi.

Invitiamo pertanto gestori e manutentori ad approfittare per mettere in atto le misure utili al miglior governo del verde seguendo i consigli già anticipati in questo articolo.

Ricordiamo infine che il decreto sopra citato consente (art. 8, comma 3) alle Regioni di disporre misure più restrittive: è opportuno pertanto accertarsi degli eventuali provvedimenti emanati dalla vostra regione. A titolo di esempio, la Lombardia, che in precedenza limitava l’esercizio della manutenzione del verde alle sole necessità di sicurezza pubblica, con la nuova ordinanza emessa l’11 aprile vieta l’apertura delle librerie e cartolerie mentre non pone alcun limite a quanto disposto dl Decreto del Presidente del Consiglio per quanto riguarda le attività di cui al codice 80.30.