Come previsto dal bando, sono stati pubblicati gli elenchi provvisori dei 1.220 Comuni tra quelli potenzialmente ammessi e quelli esclusi. Una volta integrata la documentazione progettuale, la Commissione dipartimentale di valutazione proporrà gli elenchi definitivi.
Sport e periferie 2026: gli elenchi provvisori

Lo scorso 22 luglio il Dipartimento per lo Sport ha pubblicato gli elenchi integrali di tutti i Comuni che hanno presentato la loro candidatura al bando Sport e Periferie 2026, evidenziando quelli ammessi a valutazione nei limiti delle risorse disponibili.
Le domande per gli interventi di nuova costruzione sono state 273 (allegato 1), e per ricostruzione, manutenzione straordinaria, efficientamento, ben 947 (allegato 2); del primo elenco sono risultati finanziabili 13 interventi e nel secondo 64.
Gli elenchi in argomento devono intendersi al momento “provvisori”, essendo stati elaborati sulla base dei punteggi autodichiarati dai Comuni in sede di candidatura. Pertanto, i progetti che sono in seguito pervenuti da parte dei Comuni indicati in grassetto saranno sottoposti alla successiva fase di valutazione da parte della Commissione dipartimentale, la quale provvederà a redigere l’elenco dei soggetti ammessi al contributo con l’attribuzione dei punteggi definitivi.
In proposito, per tutti i Comuni indicati come finanziabili decorrevano, dal 22 luglio, i 10 giorni di tempo per caricare nella piattaforma https://avvisibandi.sport.governo.it/ la documentazione progettuale se hanno dichiarato di esserne già in possesso; i potenziali beneficiari, che non hanno, invece, dichiarato di essere in possesso di un livello progettuale alla data di presentazione della candidatura, avevano 40 giorni di tempo per caricare in piattaforma almeno il DIP.
A tutti gli altri Comuni collocati oltre la capienza della dotazione finanziaria avevano la facoltà, in via cautelativa e istruttoria, di presentare ugualmente la documentazione progettuale in vista di un eventuale scorrimento di graduatoria.
Vai all’elenco dell’allegato 1
Vai all’elenco dell’allegato 2
