Parchi acquatici: classificazione e riferimenti normativi

Lo specifico settore dei parchi di divertimento è inquadrato, nel sistema normativo italiano, nelle disposizioni sui circhi e gli spettacoli viaggianti. Ma per gli acquascivoli va vista la norma UNI EN 1069.

Scivolo combinato con twister finale (archivio New Dieresin Contract)

I parchi acquatici fanno parte della più generale categoria dei parchi di divertimento, e questi a loro volta – in Italia – trovano i riferimenti normativi nelle “Disposizioni sui circhi equestri e sullo spettacolo viaggiante” (legge 18 marzo 1968, n. 337).

Qui si legge infatti che “sono considerati spettacoli viaggianti le attività spettacolari, i trattenimenti e le attrazioni allestiti a mezzo di attrezzature mobili, all’aperto o al chiuso, ovvero i parchi permanenti anche se in maniera stabile”.

Il successivo decreto del Ministero dell’Interno datato 18 maggio 2007, riportante “norme di sicurezza per le attività di spettacolo viaggiante” definisce esplicitamente il parco di divertimento come “complesso di attrazioni, trattenimenti ed attrezzature dello spettacolo viaggiante rispondente alle tipologie previste nell’elenco di cui all’art. 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337, destinato allo svago, alle attività ricreative e ludiche, insistente su una medesima area e per il quale è prevista una organizzazione, comunque costituita, di servizi comuni.”

Tour 2015 del circo Millennium (foto BG)
Tour 2015 del circo Millennium (foto BG)

Le “tipologie” delle attrezzature che fanno parte del parco sono definite in un apposito elenco ministeriale, aggiornato periodicamente, che comprende fra le altre alcune voci riconducibili al parco acquatico (ma che possono far parte anche di un parco di divertimento generico):

Ottovolante acquatico: “attrazione con diverse barche di piccole dimensioni che percorrono un canale colmo d’acqua avente uno sviluppo con salite e discese ispirato a quello dell’ottovolante metallico”.

Scivolo acquatico: “Attrazione composta da uno o più canali in resina, che partendo da una piattaforma sopraelevata, sfociano in vasche o piscine. Il percorso può essere lineare o sinuoso e viene compiuto dagli utilizzatori scivolando”.

Simulatore di surf acquatico (introdotto con decreto del 1 giugno 2018): “bacino di acqua avente il fondo mobile per simulare l’onda. Il simulatore opera con pompe idrauliche che generano flusso di acqua costante di circa 7 cm di spessore sopra una superficie inclinata in tessuto PVC. L’utente scivola sull’onda tramite una tavola da surf. L’attrazione è smontabile, amovibile, trasportabile e priva di ancoraggi al suolo”.

Simulatore di surf acquatico (foto @unitparktech)
Simulatore di surf acquatico (foto @unitparktech)

 

Le norme applicabili

Il citato decreto ministeriale del 2007 prevede, all’art. 3, che “ogni nuova attività di spettacolo viaggiante, fatti salvi gli adempimenti previsti da specifiche regole tecniche di prevenzione incendi, deve essere, ai fini della sicurezza, progettata, costruita, collaudata ed utilizzata secondo quanto previsto dalle norme di buona tecnica emanate dagli organismi di normalizzazione nazionali o europei o, in assenza, da standard di buona tecnica di riconosciuta validità”.

Trascurando di trattare le norme riferibili ai parchi di divertimento in genere (EN 13814:2005), diamo uno sguardo a quelle che più direttamente riguardano le attrazioni dei parchi acquatici.

Nella UNI EN 15649 rientrano i giochi galleggianti, come poltrone, isole, canotti e gommoni da balneazione che presentano forme fantasiose, ma anche attrezzature utilizzate normalmente sulla terraferma come trampolini o muri da scalata e castelli. La norma UNI prevede che l’utilizzo di questi articoli sia permesso ai bambini di età maggiore ai 3 anni e che debba essere sempre specificato se i destinatari sono i bambini, gli adulti o entrambi, nonché il numero massimo di persone ammesse “a bordo”. Inoltre, non devono presentare rischi come l’intrappolamento, l’impigliamento, il taglio, l’abrasione. Deve inoltre essere facile risalire in caso di caduta ed esserci adeguati appigli sui bordi. Infine devono garantire il galleggiamento anche in caso di sgonfiamento di parte delle camere d’aria.

La EN 15288 detta i requisiti di sicurezza per le piscine in fase di progettazione e di gestione: di questa e delle altre norme relative a vasche e piscine abbiamo trattato in precedenti articoli.

 

La sicurezza degli acquascivoli nella UNI EN 1069

È invece importante vedere come si articola la UNI EN 1069 relativa agli acquascivoli, che con le forme e le prestazioni sempre più complesse costituiscono la parte più appariscente dei parchi acquatici di oggi.

La norma è articolata in due parti; la prima (“Requisiti di sicurezza e metodi di prova”) è rivolta a i costruttori, mentre la seconda (“Istruzioni”) riguarda le modalità di utilizzo e gestione ed i controlli periodici da effettuare.

La definizione di acquascivolo adottata dalla norma è “Attrezzatura o impianto dotata di una superficie di scivolamento sulla quale l’utilizzatore scivola con acqua come mezzo di riduzione dell’attrito; l’utilizzatore scivola liberamente o utilizzando dispositivi per facilitare la scivolata”, e delimita il campo cui la norma stessa è applicabile, con riferimento all’uso pubblico dell’attrezzatura stessa.

L’approccio normativo è improntato all’analisi dei rischi, e detta disposizioni estremamente dettagliate sugli elementi che l’esperienza dimostra siano i più critici, come l’ammaraggio o l’intrappolamento.

La norma suddivide innanzitutto le tipologie di acquascivoli in 10 categorie:

(Clicca per ingrandire)
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Non sono previste limitazioni al tipo di materiale adoperato, mentre viene prevista una abbondante documentazione dimostrativa delle caratteristiche, delle sollecitazioni e della stabilità, con la certificazione da parte di un ingegnere strutturale qualificato.

Fra le specifiche di dettaglio relative alla sicurezza, vengono indicati dei limiti sulla accelerazione di gravità che può subire una persona, prevedendo un “g” minore o uguale a 4 per meno di 0,1 sec e minore uguale a 2,6 per meno di 0,1 sec.

La parte terminale dello scivolo va progettata in modo da consentire un arrivo sicuro per l’utilizzatore: se la velocità prevista è maggiore di 10 m/s è obbligatoria una unità di rallentamento o di arresto prima di sfociare in piscina.

Per ogni tipologia di scivolo sono previste dimensioni e inclinazioni minime e massime (che non possono essere qui riportate per il divieto di pubblicazione delle norme UNI integrali), e le portate d’acqua minime (che richiamiamo nella stessa tabella).

Con la seconda parte della norma, rivolta ai gestori, l’analisi di rischio viene prescritta anche per gli aspetti di informazione, supervisione e gestione degli aspetti tecnici e delle emergenze; si impone una segnaletica coordinata, per la quale sono stati ridisegnati tutti i pittogrammi in conformità alle norme ISO applicabili.

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