Arriva il contributo a fondo perduto

È stato varato il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate con le modalità e le istruzioni per richiedere il contributo, pari una piccola percentuale delle perdite subìte in aprile rispetto allo stesso mese dell’anno scorso.

Il decreto legge n. 34 del 19 maggio 2020 (cosiddetto “Decreto Rilancio”) ha introdotto, fra le disposizioni a favore degli operatori economici danneggiati dalla crisi sanitaria (o meglio: dalla chiusura forzata imposta per limitare la diffusione della pandemia), un contributo a fondo perduto da calcolare in base alle perdite subite nel mese di aprile (art. 25).

Un provvedimento dell’Agenzia delle Entrate in data 10 giugno ha stabilito modalità e criteri per poter procedere alla richiesta di tale contributo, e un’apposita Guida rende esplicite le istruzioni e dettaglia i casi particolari che possono verificarsi.

Il contributo spetta ai titolari di partita Iva, che esercitano attività d’impresa e di lavoro autonomo o che sono titolari di reddito agrario, ed è commisurato alla diminuzione di fatturato subita nel mese di aprile 2020 rispetto ad aprile 2019. Non spetta invece a professionisti e lavoratori dipendenti iscritti alle rispettive casse previdenziali.

Il contributo a fondo perduto è escluso da tassazione.

Per avere diritto al contributo, l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 deve essere inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019. Alla differenza tra i due importi si applica una percentuale che varia dal 20% per chi nel 2019 ha avuto ricavi fino a 400.000 euro, al 15% e al 10% per le soglie di 1 milione e 5 milioni di euro; nulla è riconosciuto oltre i 5 milioni.

Il contributo è comunque riconosciuto per un importo non inferiore a 1.000 euro per le persone fisiche e a 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

A margine, ricordiamo che è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il testo coordinato del “Decreto Liquidità” convertito in legge con modifiche, di cui abbiamo parlato in questo articolo.