È stato varato il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate con le modalità e le istruzioni per richiedere il contributo, pari una piccola percentuale delle perdite subìte in aprile rispetto allo stesso mese dell’anno scorso.
Arriva il contributo a fondo perduto
Il decreto legge n. 34 del 19 maggio 2020 (cosiddetto “Decreto Rilancio”) ha introdotto, fra le disposizioni a favore degli operatori economici danneggiati dalla crisi sanitaria (o meglio: dalla chiusura forzata imposta per limitare la diffusione della pandemia), un contributo a fondo perduto da calcolare in base alle perdite subite nel mese di aprile (art. 25).
Un provvedimento dell’Agenzia delle Entrate in data 10 giugno ha stabilito modalità e criteri per poter procedere alla richiesta di tale contributo, e un’apposita Guida rende esplicite le istruzioni e dettaglia i casi particolari che possono verificarsi.
Il contributo spetta ai titolari di partita Iva, che esercitano attività d’impresa e di lavoro autonomo o che sono titolari di reddito agrario, ed è commisurato alla diminuzione di fatturato subita nel mese di aprile 2020 rispetto ad aprile 2019. Non spetta invece a professionisti e lavoratori dipendenti iscritti alle rispettive casse previdenziali.
Il contributo a fondo perduto è escluso da tassazione.
Per avere diritto al contributo, l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 deve essere inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019. Alla differenza tra i due importi si applica una percentuale che varia dal 20% per chi nel 2019 ha avuto ricavi fino a 400.000 euro, al 15% e al 10% per le soglie di 1 milione e 5 milioni di euro; nulla è riconosciuto oltre i 5 milioni.
Il contributo è comunque riconosciuto per un importo non inferiore a 1.000 euro per le persone fisiche e a 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.
A margine, ricordiamo che è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il testo coordinato del “Decreto Liquidità” convertito in legge con modifiche, di cui abbiamo parlato in questo articolo.