Pubblicato il Decreto Rilancio: ora il via agli aiuti per lo sport

Dopo quasi una settimana dalla sua approvazione, il Decreto legge n.34 è stato pubblicato, con qualche correzione, sulla gazzetta ufficiale. Ricordiamo quali provvedimenti riguardano in particolare chi lavora nel mondo dello sport.

Sono stati necessari alcuni giorni, prima che il cosiddetto Decreto Rilancio entrasse in vigore con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale: dal giorno 19 sono quindi confermati i previsti aiuti per lo sport, al pari di tutti gli altri settori dell’economia nazionale presi in considerazione dal provvedimento.

Oltre a quelle disposizioni che interessano in linea generale tutte le famiglie e i lavoratori, ricordiamo qui le parti del Decreto che sono state scritte specificamente per i lavoratori dello sport, e che rispetto a quanto anticipato nel nostro precedente articolo sono sostanzialmente immutate a parte la numerazione degli articoli.

(BG/Sporteimpianti)
(BG/Sporteimpianti)

Le disposizioni in materia di lavoratori sportivi

Si ritrovano all’art. 98.

Viene confermato il rinnovo automatico dell’indennità di 600 euro non tassabili per i mesi di aprile e maggio già erogata a marzo a favore dei lavoratori impiegati con rapporti di collaborazione presso il Comitato Olimpico Nazionale (CONI), il Comitato Italiano Paralimpico (CIP), le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva, riconosciuti dal Comitato Olimpico Nazionale (CONI) e dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP), le società e associazioni sportive dilettantistiche.

Chi non ha fatto la domanda per il mese di marzo, dovrà presentare una istanza alla società Sport e Salute con modalità che dovranno essere definite con apposito decreto ministeriale entro sette giorni dalla entrata in vigore del DL.

Nello stesso articolo viene confermato il riconoscimento della Cassa Integrazione per i lavoratori dipendenti iscritti al Fondo Pensione Sportivi Professionisti con retribuzione annua lorda non superiore a 50.000 euro.

(BG/Sporteimpianti)
(BG/Sporteimpianti)

Le disposizioni in tema di impianti sportivi

Sono contenute nel Capo IV, che include gli articoli 216, 217 e 218.

A parte qualche correzione formale viene confermato quasi tutto quanto era stato anticipato nella bozza già nota del decreto.

Con l’art. 216, è sospeso fino al 30 giugno il versamento dei canoni di locazione e concessori relativi all’affidamento di impianti sportivi pubblici dello Stato e degli enti territoriali, che dovrà essere però ripreso entro il 31 luglio per intero o in 4 rate mensili.

Vengono previste quindi le possibilità di revisione dei rapporti concessori e di affitto nei confronti degli enti pubblici, mentre rispetto ai privati è riconosciuto il diritto a una riduzione del 50% del canone locatizio per cinque mensilità. Ritroviamo infine la norma che consente l’emissione di voucher come rimborso per gli abbonamenti non usufruiti dai clienti dei centri sportivi.

(BG/Sporteimpianti)
(BG/Sporteimpianti)

Il Fondo per il rilancio del sistema sportivo nazionale

Si trova qui, nell’art. 217, l’unica modifica sostanziale rispetto alla bozza del Decreto approvata il 13 maggio: il fondo, le cui risorse saranno assegnate all’Ufficio per lo sport presso la Presidenza del Consiglio, sarà alimentato dalla raccolta delle scommesse sportive nella misura dello 0,5% (e non più 0,3%) ma solo fino al 31 dicembre 2021 e non 2022. L’entità minima prevista rimane di 40 milioni per l’anno in corso e 50 per il 2021, mentre si perdono così gli ulteriori 50 milioni già ipotizzati per il 2022.

I criteri di gestione del Fondo dovranno essere individuati con decreto entro 10 giorni dall’entrata in vigore del DL.

Il terzo articolo del Capo IV (art. 218) conferma alcune semplificazioni procedurali in materia processuale in relazione alle controversie eventualmente nascenti dalle decisioni che le federazioni sportive nazionali adotteranno sulla conclusione della stagione sportiva in corso e sull’organizzazione della prossima.

Vi rimandiamo alla lettura delle rispettive parti del Decreto Legge n. 34 (art. 98 e Capo IV), e al precedente nostro articolo per ulteriori approfondimenti.