Speciale – La sicurezza negli impianti sportivi

L’impianto sportivo ha molte facce dal punto di vista della sicurezza: è innanzitutto un cantiere edile, poi diventa un luogo di pubblico spettacolo, è comunque un luogo di lavoro. Le norme relative ai diversi aspetti si integrano fra loro: ne scorriamo alcune.

Pubblicazione cartacea su: Tsport 358

Il Museo Archeologico Nazionale di Napoli conserva un affresco rappresentante l’anfiteatro di Pompei, con, alla sua destra, una grande palestra.

L’affresco “Casa della Rissa nell’Anfiteatro”, Museo Archeologica Nazionale di Napoli (Wikimedia Commons).

Il dipinto è animato da molte figure che rappresentano un episodio, narrato dallo storico Tacito, risalente al 59 d.C.: una rissa scoppiata tra Pompeiani e Nucerini durante i giochi gladiatorii, che causò diversi morti. In seguito a questo episodio, il Senato Romano proibì per ben dieci anni l’esecuzione di giochi all’interno dell’anfiteatro di Pompei, salvo poi – narra lo storico – riaprire lo stadio dopo due anni per l’intercessione di Poppea. Per inciso, la città fu poi distrutta dall’eruzione del Vesuvio appena vent’anni dopo.

L’esempio viene riportato come archetipo degli incidenti negli stadi: gli episodi storici più vicini a noi comprendono scene di guerriglia urbana tra tifosi ma anche tragedie sugli spalti come quelle dell’Heisel (Belgio 1985) o di Sheffield (Inghilterra 1989).

Ma il tema della sicurezza negli stadi (e negli impianti sportivi in genere) è molto più ampio rispetto a quello degli “incidenti”, e richiede qualche premessa.

Le tante facce dell’impianto sportivo

Il luogo deputato allo svolgimento di attività sportiva assume contemporaneamente diversi volti, a cui corrispondono diversi riferimenti normativi.

È vero che il Decreto Ministeriale 18 marzo 1996 (modificato e integrato con il DM 6 giugno 2005) si definisce come testo coordinato delle norme di sicurezza per la costruzione e l’esercizio degli impianti sportivi: questo dovrebbe ricomprendere un po’ tutte le disposizioni cui attenersi. Vi si definisce l’impianto sportivo come “Insieme di uno o più spazi di attività sportiva dello stesso tipo o di tipo diverso, che hanno in comune i relativi spazi e servizi accessori, preposto allo svolgimento di manifestazioni sportive. L’impianto sportivo comprende: a) lo spazio o gli spazi di attività sportiva; b) la zona spettatori; c) eventuali spazi e servizi accessori; d) eventuali spazi e servizi di supporto”.

Va tenuto conto che l’impianto sportivo è anche (eventualmente) un “luogo di pubblico spettacolo”, e in quanto tale deve rispettare le norme antincendio e le norme di pubblica sicurezza relative: si veda ad esempio la disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi (DPR 1° agosto 2011 n., 151) integrata dalla nuova Regola tecnica verticale (Rtv) per le attività di intrattenimento e di spettacolo a carattere pubblico, (DM 22 novembre 2022) entrata in vigore il 1° gennaio 2023.

Ma l’impianto sportivo è anche un luogo di lavoro: in quanto tale vi si applicano le disposizioni del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, il testo unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, sempre con le successive modifiche e integrazioni.

Ricordiamo anche che prima di entrare in esercizio l’impianto è un cantiere edile: in questa fase si applicano nello specifico le norme del titolo IV del citato Dlgs, relative ai cantieri mobili.

Il Decreto legislativo 28 febbraio 2021 n. 38

Nella Gazzetta Ufficiale n. 68 del 19 marzo è stato pubblicato il D.Lgs. n. 38/2021 “recante misure in materia di riordino e riforma delle norme di sicurezza per la costruzione e l’esercizio degli impianti sportivi e della normativa in materia di ammodernamento o costruzione di impianti sportivi”.

Il decreto, in attuazione della legge di riforma dello sport (in particolare l’art. 7 della L.8 agosto 2019 n. 86), detta norme relativamente alla costruzione, ristrutturazione, gestione, sicurezza degli impianti sportivi, compresi quelli scolastici.

Una prima parte del Decreto è orientata a favorire la realizzazione di nuovi impianti, a fronte delle note difficoltà che, soprattutto i grandi stadi, incontrano nell’iter procedurale.

Ma ai fini della sicurezza quello che più ci interessa è il Regolamento unico delle norme tecniche di sicurezza, che avrebbe dovuto essere emanato entro 150 giorni dal l’entra in vigore del decreto (quindi dal 3 aprile 2021).

Caduta di uno skateboarder dal suo attrezzo (foto Inoeg Mac/Shutterstock).

Il regolamento unico:

– procede al riordino, all’ammodernamento e al coordinamento di tutte le disposizioni e norme di carattere strutturale, anche relative alla prevenzione del rischio sismico e idrogeologico, per gli ambiti specifici dell’impiantistica sportiva;

– definisce i criteri progettuali e gestionali per la costruzione, modificazione e l’esercizio degli impianti sportivi con particolare riguardo a: ubicazione dell’impianto sportivo; area di servizio annessa all’impianto; spazi riservati agli spettatori e all’attività sportiva; sistemi di separazione tra zona spettatori e zona attività sportiva; vie di uscita; aree di sicurezza e varchi; servizi di supporto della zona spettatori; spogliatoi; strutture, finiture, arredi, depositi e impianti tecnici; dispositivi di controllo degli spettatori; distributori automatici di cibi e bevande; sicurezza antincendio; ordine e sicurezza pubblica;

– organizza le disposizioni in funzione della tipologia dell’impianto, delle discipline sportive e del numero di spettatori presenti;

– dedica una apposita sezione agli impianti per il gioco del calcio ai vari livelli di attività;

– dedica specifiche previsioni relative alle manifestazioni occasionali che si svolgono negli impianti sportivi;

– individua criteri progettuali e gestionali orientati a garantire la sicurezza, l’accessibilità e la fruibilità degli impianti sportivi, tra cui quelli volti a regolare l’accesso e l’esodo in sicurezza degli spettatori e dei vari utenti che a qualsiasi titolo utilizzano l’impianto, dei mezzi di soccorso, nel rispetto del massimo affollamento previsto per l’impianto e del sistema di vie d’uscita dallo stesso, nonché i criteri progettuali e gestionali finalizzati a prevenire i fenomeni di violenza all’interno e all’esterno degli impianti sportivi;

– recepisce le norme tecniche europee (UNI EN);

– indica i criteri per l’elaborazione di prezziari digitali interoperabili a mezzo di formati aperti con modelli informativi per la progettazione, la realizzazione, la riqualificazione e la gestione degli stessi;

– disciplina il procedimento per la verifica di conformità dell’impianto e per il rilascio del certificato di idoneità statica.

A oggi – vorremmo sbagliarci – ma non risulta emanato un simile regolamento.

Safety e Security

East Rutherford, NJ – 7 agosto 2018: la Polizia dello stado del New Jersey effettua servizio di security durante l’incontro Madrid-Roma della 2018 International Champions Cup al MetLife Stadium (foto Leonard Zhukovsky/Shutterstock).

La sicurezza della struttura sportiva pare quindi dalla progettazione e prosegue con l’esercizio dell’impianto. La comprensione delle responsabilità connesse con i diversi aspetti della sicurezza rendono necessario distinguere tra i due significati della parola, non distinguibili in italiano: safety e security, una distinzione che ritroviamo in particolare nelle circolari del Ministero dell’Interno in relazione alle manifestazioni pubbliche.

Il concetto di sicurezza viene declinato in due aspetti tra loro interdipendenti: la safety, intesa come l’insieme delle misure di sicurezza preventiva che attengono a dispositivi e profili strutturali a salvaguardia dell’incolumità delle persone; mentre la security concerne più strettamente i rimedi necessari a garantire l’ordine e la sicurezza pubblica dell’evento. Co qualche approssimazione linguistica, la safety è la sicurezza passiva offerta dal luogo, mentre la security attiene alla gestione dell’evento, e si adatta alle caratteristiche del singolo evento.

Ne derivano responsabilità diverse in capo al proprietario dell’impianto (ovvero il gestore, nel tipico caso dell’affidamento in gestione da parte della Pubblica Amministrazione), che deve garantire la sussistenza delle condizioni di sicurezza, quindi l’ottenimento dell’agibilità e la corretta manutenzione della struttura; e all’organizzatore dell’evento che deve garantirne il corretto svolgimento facendo fronte anche ad eventuali situazioni di emergenza.

Torneremo su questi punti nello Speciale Gestione in programma sul prossimo numero di Tsport.

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