Speciale – Sicurezza in cantiere

La sicurezza nasce ancor prima che l’impianto sportivo sia realizzato, e anzi quando è ancora in progetto. Il riferimento normativo è il D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, che ha sostituito la legge 626 del 1994 integrando in un unico apparato le disposizioni sulla sicurezza nei diversi settori lavorativi. Nello specifico, i cantieri edili sono trattati all’interno del Titolo IV.

Pubblicazione cartacea su: Tsport 358
(Shutterstock)

Un recente intervento del Ministro del lavoro Marina Calderone ha riportato i dati relativi alle ispezioni fatte nel 2023 in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Le irregolarità riscontrate sono state pari al 76,5% dei casi, percentuale che sale all’85,2% nei cantieri collegati al “superbonus”.

Alla fine dei primi cinque mesi del 2024 è ancora il settore delle Costruzioni a far rilevare il maggior numero di decessi in occasione di lavoro: sono 57.

I “rischi per la sicurezza” connaturati a questa particolare attività lavorativa, sia per gli operai che per ingegneri, architetti e gli altri professionisti sono numerosi. Tuttavia, nella maggior parte dei casi, dietro agli incidenti si cela il mancato o superficiale rispetto delle normative in vigore in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro. La negligenza umana, quindi, è ancora tra le principali cause di infortuni.

Altra cosa sono invece i “rischi per la salute”, legati all’esposizione ad agenti fisici o chimici o dalla movimentazione manuali di carichi.

Tornando all’incidentalità, chiunque abbia avuto responsabilità in cantiere sa che non è facile convincere tutti i lavoratori a indossare correttamente i dispositivi di protezione individuale, anche se è stata fatta la dovuta formazione; e va detto anche che la predisposizione dei documenti obbligatori da parte dei professionisti incaricati rischia spesso di diventare una formalità cui i diretti interessati non danno la dovuta attenzione.

Ricordiamo innanzitutto il Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) che ha l’obiettivo di individuare i principali rischi connessi al cantiere nel momento in cui sono operative contemporaneamente più imprese esecutrici, anche in caso di subappalto. Questo documento viene redatto in fase di progettazione, e nei lavori pubblici è parte integrante del contratto d’appalto e deve essere messo a disposizione delle imprese esecutrici.

Per la redazione e l’applicazione del PSC entrano in gioco le due figure specifiche del Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione (CSP), che redige il PSC; e del Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione (CSE) che valuta il PSC, può richiedere eventuali integrazioni e verifica la corretta applicazione delle procedure di lavoro.

L’altro documento indispensabile è il Piano Operativo per la Sicurezza (POS), che riguarda tutte le misure effettivamente adottate in cantiere nella fase esecutiva.

Chi redige il POS è il Datore di Lavoro, ovvero il titolare dell’impresa che si occupa dei lavori, che sia l’esecutrice o, eventualmente, subappaltatrice. Ogni impresa redige il POS per ogni singolo cantiere, e deve consegnarlo al CSE prima dell’inizio dei lavori. Il POS non è obbligatorio solo per i lavoratori autonomi, per le imprese pubbliche, e in caso di appalto pubblico in presenza di un’unica impresa.

A seguito di gravi incidenti viene spesso messo sotto accusa il sistema dei subappalti (peraltro ampiamente liberalizzato nei contratti pubblici a seguito delle direttive europee sul libero accesso delle imprese alle possibilità di lavoro). Premesso che eventuali vincoli possono essere previsti negli appalti pubblici ma non nei privati, è evidente che se le norme fossero seguite coscienziosamente da tutta la filiera – cominciando dai progettisti, dai professionisti incaricati della sicurezza, alle imprese appaltatrici e subappaltatrici di ogni livello e ai singoli lavoratori – il problema verrebbe meno. Così come il ventilato incremento dei controlli non potrebbe mai coprire la totalità dei cantieri, e la repressione è sempre meno efficace della prevenzione.

Contenuti del PSC (all. XV punto 2.1.2 del DLgs 81/08)

  • Identificazione e descrizione dell’opera (indirizzo, descrizione del contesto, descrizione sintetica dell’opera).
  • Individuazione dei soggetti con compiti di sicurezza (responsabile dei lavori, CSP e CSE, nominativi dei datori di lavoro delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi).
  • Relazione concernente l’individuazione, l’analisi e la valutazione dei rischi concreti.
  • Scelte progettuali ed organizzative, procedure, misure preventive e protettive.
  • Prescrizioni operative, misure preventive e protettive e dispositivi di protezione individuale, in riferimento alle interferenze tra le lavorazioni.
  • Misure di coordinamento relative all’uso comune da parte di più imprese di apprestamenti, attrezzature, ecc.
  • Modalità organizzative della cooperazione e del coordinamento fra i datori di lavoro e i lavoratori autonomi.
  • Organizzazione prevista per il servizio di pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori e numeri telefonici utili.
  • Durata prevista delle lavorazioni, delle fasi di lavoro e l’entità presunta del cantiere espressa in uomini-giorno.
  • Stima dei costi della sicurezza.

Contenuti del POS (all. XV punto 3.2.1 del DLgs 81/08)

  • Dati identificativi dell’impresa esecutrice (indirizzi, nominativi dei responsabili, numero e qualifiche dei lavoratori dipendenti e autonomi
  • Specifiche mansioni, inerenti la sicurezza, svolte in cantiere da ogni figura nominata allo scopo.
  • Descrizione dell’attività di cantiere, delle modalità organizzative e dei turni di lavoro.
  • Elenco dei ponteggi, delle macchine e degli impianti utilizzati nel cantiere.
  • Elenco delle sostanze e miscele pericolose utilizzati nel cantiere con le relative schede di sicurezza.
  • Esito del rapporto di valutazione del rumore.
  • Individuazione delle misure preventive e protettive, integrative rispetto a quelle contenute nel PSC.
  • Procedure complementari e di dettaglio, richieste dal PSC.
  • Elenco dei dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori occupati in cantiere.
  • Documentazione in merito all’informazione ed alla formazione fornite ai lavoratori occupati in cantiere.

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