Proroga al 31 dicembre per il Fondo Kyoto

Pubblicato in Gazzetta ufficiale il comunicato che riapre i termini per la presentazione delle richieste di finanziamento a tasso agevolato finalizzate all’efficientamento energetico degli edifici pubblici, a valere sul Fondo Kyoto.

(foto BG/Tsport)

Con decreto direttoriale n. 200 del 15 settembre 2022 è stata disposta la riapertura dei termini per la presentazione delle domande di concessione dei finanziamenti a tasso agevolato per l’efficientamento energetico degli edifici pubblici, ai sensi del decreto interministeriale 11 febbraio 2021, n. 65, pubblicato nella Gazzetta ufficiale, Serie generale n. 98 del 24 aprile 2021.

Il comunicato del Ministero della Transizione Ecologica è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 24 ottobre.

Fino alle ore 24 del 31 dicembre 2022 possono presentare domanda di concessione del finanziamento i soggetti pubblici proprietari o che hanno in uso le seguenti strutture:

– edifici destinati all’istruzione scolastica, ivi inclusi gli asili nido, all’istruzione universitaria, all’alta formazione artistica, musicale e coreutica (Afam);

impianti sportivi, non compresi nel “Piano per la realizzazione di impianti sportivi nelle periferie urbane”” di cui al comma 3 dell’articolo 15 del decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185;

– edifici adibiti a ospedali, policlinici e a servizi socio-sanitari.

Inoltre, i Fondi di investimento immobiliare promossi o partecipati da Regioni, Provincie, Comuni, costituiti ai sensi al decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, per i soli edifici scolastici, cui è destinato il 20% delle risorse.

Per le suindicate finalità sono destinate risorse complessive pari ad euro 166.267.343,90 disponibili a valere sul fondo rotativo istituito ai sensi dell’articolo 1, comma 1110, della legge n. 296/2006 (Fondo Kyoto).

I prestiti hanno un tasso di interesse fisso dello 0,25% con una durata massima di 20 anni e devono garantire un miglioramento di almeno due classi energetiche.

La procedura di ammissione alle agevolazioni è “a sportello”. Per la definizione dell’ordine cronologico di ricezione delle domande farà fede la data e l’orario riportato sulla ricevuta di accettazione del provider di posta elettronica certificata (Pec) del Ministero della transizione ecologica. Le modalità di presentazione delle domande e la relativa documentazione da allegare sono disciplinate dall’articolo 9 del decreto interministeriale 11 febbraio 2021, n. 65.

Vai al decreto interministeriale 11 febbraio 2021.

Vai al decreto direttoriale, n. 200 del 15 settembre 2022.

Altre informazioni sono reperibili alla pagina dedicata dell’ex Ministero della transizione ecologica.