Speciale palazzetti e palestre. La gestione delle palestre, tra scuola e territorio

Le due funzioni dell’ambiente palestra (didattica e sportiva) sono molto spesso intercambiabili. Questo comporta la necessità di coordinare la gestione dei due momenti: quello della frequentazione scolastica, sotto la responsabilità del docente, e quello dell’apertura al pubblico e/o alle società sportive.

(foto Shutterstock)

Le attrezzature

La palestra scolastica necessita innanzitutto di alcune attrezzature che in un palazzetto destinato classicamente agli sport di squadra non sono presenti.

Quali dovrebbero essere gli elementi presenti a scuola viene dettagliato ancora una volta da un circolare ministeriale, la n. 352 del 20 dicembre 1983, emessa a seguito dell’introduzione di nuovi programmi d’insegnamento dell’educazione fisica nella scuola media (D.M. 9 febbraio 1979) e nella scuola secondaria superiore (D.P.R. 1 ottobre 1982, n. 908), che aggiorna le indicazioni precedenti risalenti al 1965.

Tale definizione – chiarisce in premessa la circolare – stabilisce quindi un modello di attrezzatura-tipo coerente con le attività connesse agli obiettivi assegnati all’insegnamento nella scuola media e nelle scuole secondarie superiori, e fornisce così un punto di riferimento certo, sia agli enti locali per quel che riguarda gli oneri loro assegnati dalla legge in materia di edilizia e di arredamento della scuola, sia ai consigli d’istituto per quel che riguarda le competenze loro proprie circa l’acquisto, il rinnovo e la conservazione dei sussidi didattici.

L’elenco degli attrezzi è distinto in tre parti: nella prima sono indicati gli attrezzi necessari per una dotazione di base; nella seconda quelli che, pur utili, non sono indispensabili; nella terza quelli che, completando l’attrezzatura della palestra, consentono la più varia ed ampia programmazione didattica in conformità delle indicazioni fornite dai programmi (qui a lato la tabella delle attrezzature di base).

Per quanto riguarda le caratteristiche tecniche costruttive degli attrezzi, la stessa circolare rimanda saggiamente alla produzione di aziende specializzate, che certamente rispondono ai requisiti.

Non esiste una norma tecnica specifica che contempli la sicurezza delle attrezzature per palestre, fermo restando che venga comunque applicata la Direttiva 2001/95/CE «Sicurezza generale dei prodotti» recepita in Italia con il D. Lgs. 206/2005 «Codice del Consumo», la quale introduce un obbligo generale di immissione sul mercato di prodotti sicuri in assenza di disposizioni specifiche relative a un determinato prodotto.

Sono comunque valide le norme UNI EN 12346 (spalliere, scale in lattice e strutture per scalate. Requisiti di sicurezza, metodi di prova) e UNI EN 913 (attrezzature da ginnastica. Requisiti generali di sicurezza e metodi di prova).

Le responsabilità

Il D.Lgs. 81/2008, la normativa di riferimento per la sicurezza sul lavoro, definisce come redigere il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), la guida per la sicurezza in ogni attività lavorativa. La scuola è a tutti gli effetti un “luogo di lavoro”, e il compito di redigere il DVR è del “datore di lavoro” ovvero, in questo caso, del Dirigente Scolastico.

In tale documento vengono descritti non solo i rischi a cui sono sottoposti il personale scolastico e gli studenti (derivanti ad esempio da carenze strutturali o nella formazione), ma anche tutte le misure di prevenzione e protezione attuate ai fini della mitigazione di tali rischi.

L’ambiente palestra scolastica è un luogo al quale va prestata particolare attenzione in questo quadro, essendo più facilmente oggetto di incidentalità dovuta alla natura dell’attività che vi si svolge.

Limitandoci per ora al caso della palestra utilizzata unicamente dalla scuola, teniamo presente che la tutela dell’integrità fisica degli alunni spetta in primo luogo agli insegnati a cui essi sono affidati, ma a monte di questa vi è la responsabilità dell’istituzione scolastica (dirigenza).

Seguendo la traccia dettata dal citato Decreto Legislativo del 2008, la valutazione del rischio (contenuta nel DVR) h alla funzione di prevenire il rischio stesso durante ogni fase di quella che si può assimilare alla “attività lavorativa”.

Pertanto in primo luogo il “datore di lavori” (ossia il Dirigente) deve mettere a disposizione dei “lavoratori” attrezzature conformi, idonee ai fini della salute e sicurezza e adeguate al “lavoro” da svolgere (comma 1 dell’art. 71 del D.Lgs), e adotta inoltre adeguate misure tecniche e organizzative idonee ad evitare l’insorgere della situazione di pericolo.

Spetta però all’insegnante, una volta sul luogo di lavoro (la palestra) valutare la compatibilità dell’esercizio fatto eseguire agli alunni in relazione alle caratteristiche e alle capacità degli alunni stessi, nonché accertarsi dell’idoneità della struttura e dell’attrezzatura che il “datore di lavoro” gli ha messo a disposizione prima di farla utilizzare per specifiche attività.

L’eventualità di infortuni durante l’attività di educazione fisica può essere dovuta a molteplici cause, che l’insegnante è tenuto a prevenire: errato montaggio o posizionamento delle attrezzature e dei tappeti di sicurezza, scarsa sorveglianza o disorganizzazione delle attività, esercizi e movimenti sbagliati o scoordinati, non correttamente indirizzati dal docente.

Riepiloghiamo quanto va fatto per una corretta gestione dell’attività in palestra.

L’accesso al locale deve essere consentito solo con scarpe e abbigliamento adeguato all’attività sportiva, e solo agli studenti che devono svolgervi l’ora di lezione.

Al docente è affidata la vigilanza in palestra, ed è responsabile del corretto uso degli attrezzi e del loro riordino a fine lezione. Eventuali danni riscontrati alle attrezzature vanno segnalati tempestivamente alla dirigenza, così come vanno segnalati tuti gli eventuali incidenti.

Va da sé che anche gli studenti stessi sono responsabili del rispetto delle indicazioni fornite dall’insegnate e sono tenuti a un comportamento corretto e disciplinato.

La gestione mista scuola/territorio

In vista di un uso promiscuo dell’impianto (sia il palazzetto comunale aperto alle scuole, sia la palestra scolastica aperta alla comunità), la progettazione deve sin dall’inizio prevedere alcuni specifici accorgimenti.

In primo luogo, la possibilità di accesso alla palestra distinto per le scolaresche e per il pubblico, in particolare se la struttura appartiene alla scuola, in modo da poterne fruire anche quando la scuola è chiusa. Inoltre, la dotazione degli spogliatoi andrà calcolata in funzione di entrambe le esigenze (ne parliamo più avanti nell’articolo dedicato a questi).

L’utilizzo promiscuo delle palestre è fortemente caldeggiato dalle amministrazioni proprietarie (i Comuni o le Province), dato che l’affitto o la concessione dell’uso dell’impianto ad associazioni o società sportive consente di renderne economicamente più agevole la gestione.

Si intersecano però le responsabilità che, nelle ore di utilizzo non scolastico, si spostano, almeno in parte, sui soggetti esterni.

I disciplinari con i quali vengono messe in gara le concessioni di spazi scolastici a soggetti esterni dovrebbero prevedere in dettaglio i rispettivi ruoli di chi mette a disposizione lo spazio e di chi ne usufruisce.

Prendendo ad esempio il Regolamento adottato dal Comune di Monza (delibera di Consiglio Comunale n. 36/65172 del 25 maggio 2015), che viene richiamato nei bandi emessi periodicamente per l’uso delle palestre scolastiche in orario extrascolastico e degli impianti sportivi a gestione diretta comunale, sono previste due forme diverse di gestione: “mediante affidamento in gestione, in via preferenziale, a società sportive ed associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali, che abbiano significativo radicamento territoriale e dimostrino capacità operativa adeguata alle attività da realizzare, di preferenza per palestre scolastiche con ingresso separato e indipendente dalla scuola di pertinenza; oppure in economia direttamente dall’Amministrazione, con affidamento di spazi orari con concessioni temporanee.  

Di norma, l’utilizzo delle palestre scolastiche nelle fasce orarie extrascolastiche viene così articolato, previa verifica con i Dirigenti Scolastici: dalle ore 16,30, o dalle ore diversamente autorizzate dalla scuola, alle 19,30 per attività rivolte prioritariamente ai disabili, ai giovani per attività formativa e agonistica (corsi e allenamenti), attività per anziani; dalle ore 19,30 alle ore 23.30 per adulti.

(catalogo Nuova Radar Coop).

Il Concessionario potrà utilizzare la palestra soltanto per attività di tipo sportivo e ricreativo comprese nell’autorizzazione rilasciata. La permanenza in palestra e nei locali annessi è consentita soltanto al concessionario ed ai tesserati, e il concessionario dovrà garantire che per tutto il tempo delle attività genitori ed altri accompagnatori non si soffermino nei locali sopra citati.

L’attività sportiva dovrà essere esercitata esclusivamente nel locale palestra. È fatto divieto di esercitare attività di tipo commerciale nell’impianto in concessione. È fatto obbligo alle società concessionarie di liberare l’impianto entro l’ora assegnata, in modo da non interferire od intralciare l’attività di chi usufruisce dell’impianto nella fascia oraria successiva nonché di permettere la pulizia finale dell’impianto.

I concessionari dovranno inoltre attenersi alle seguenti prescrizioni, da far rispettare anche ai propri aderenti ed utenti:

a) segnalare al Servizio Sport, a cui compete l’assegnazione, ogni e qualsiasi impedimento o inconveniente riscontrato nell’impianto, tale da poter causare pericolo alle persone, o impedire il regolare svolgimento delle attività;

b) verificare che gli utenti degli impianti sportivi pongano in essere la massima correttezza nell’uso delle attrezzature e dei servizi, ed indossino tenute e calzature prescritte per ogni singola disciplina sportiva, che devono essere idonee e non arrecare danno alla pavimentazione;

c) indirizzare ogni eventuale reclamo direttamente al Servizio Sport, evitando il coinvolgimento dell’eventuale personale in servizio di custodia, vigilanza, pulizia o affini.

(catalogo Sportissimo).

I concessionari e i singoli utenti sono direttamente responsabili di ogni danno che venga arrecato alle strutture ed alle attrezzature comunali, durante o in conseguenza dell’uso concesso; a loro carico sarà posto il rimborso per intero dei danni stessi, senza riserve ed eccezioni. I concessionari sono ugualmente responsabili dei danni arrecati a persone o cose da parte del pubblico presente alle attività dagli stessi organizzate. A tale scopo il concessionario è obbligato a stipulare idonea polizza assicurativa e provvedere affinché organizzatori, allenatori o altri responsabili delegati controllino il comportamento tenuto dai singoli atleti/utenti sia nel corso di attività (agonistiche o di allenamento), sia durante la loro permanenza nell’impianto sportivo.