Ecco in dettaglio il Decreto Riaperture 2021

Leggiamo in particolare le norme che riguardano le prossime possibili riaperture nel settore dell’impiantistica sportiva, dopo la pubblicazione del Decreto-Legge sulla Gazzetta Ufficiale.

(foto Mike Post)

Va premesso che, in ogni articolo del Decreto-Legge 22 aprile 2021, n. 52 (Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19) per ogni apertura concessa, (sempre e solo nelle regioni qualificate come “zona gialla”) si ricorda il vincolo del “rispetto dei protocolli e linee-guida adottati ai sensi dell’art. 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020”, di cui abbiamo parlato più volte su queste pagine durante lo scorso anno.

Gli articoli che riguardano direttamente il nostro settore sono in particolare l’art. 5, l’art. 6 e l’art. 8: vediamone i contenuti.

Art. 5 – Spettacoli aperti al pubblico ed eventi sportivi

A partire dal 1 giugno, gli eventi e le competizioni di livello agonistico e riconosciuti di preminente interesse nazionale dal Coni o dal Cip “sono svolti esclusivamente con posti a sedere preassegnati e a condizione che sia assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi, sia per il personale”.

La capienza consentita non può essere superiore al 25 per cento di quella massima autorizzata e, comunque, il numero massimo di spettatori non può essere superiore a 1.000 per impianti all’aperto e a 500 per impianti al chiuso.

Sono possibili deroghe: “in relazione all’andamento della situazione epidemiologica e alle caratteristiche dei siti e degli eventi all’aperto, può essere stabilito un diverso numero massimo di spettatori”. Inoltre, per eventi o competizioni di particolare rilevanza, che si svolgono anche al chiuso, il Sottosegretario con delega allo Sport può anche stabilire, sentito il Ministro della salute, una data diversa dal 1 giugno (quindi, eventualmente, anche prima).

Con riferimento a particolari eventi, le linee-guida possono prevedere che l’accesso sia limitato ai possessori delle cosiddette certificazioni verdi (green pass Covid-19), descritte all’art. 9 del decreto stesso.

Art. 6 – Piscine, palestre e sport di squadra

A partire dal 15 maggio sono consentite le attività di piscine all’aperto; a partire dal 1° giugno sono consentite le attività di palestre.

A partire dal 26 aprile è consentito lo svolgimento all’aperto di qualsiasi attività sportiva anche di squadra e di contatto. È comunque interdetto l’uso di spogliatoi se non diversamente stabilito dalle linee guida.

Art. 8 – Centri termali e parchi tematici e di divertimento

Dal 1° luglio sono consentite le attività dei centri termali; dalla medesima data sono consentite le attività dei parchi tematici e di divertimento.

(Crediti fotografici: Shutterstock x3)