Bonus pubblicità: la dichiarazione degli investimenti fatti nel 2023 va presentata entro il 9 febbraio

È in scadenza il termine per presentare la dichiarazione relativa agli investimenti pubblicitari effettuati nel 2023 per coloro i quali hanno presentato, nel marzo scorso, la “prenotazione” del bonus. Per l’anno 2024, se non intervengono modifiche normative alla procedura, la nuova “Comunicazione per l’accesso” andrà fatta a partire dal 1° marzo.

(ph. LeonoraKohanec / Shutterstock)

Dal 9 gennaio al 9 febbraio 2024, i soggetti che nel 2023 hanno “prenotato” il bonus pubblicità devono trasmettere la dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettivamente effettuati. La dichiarazione deve essere presentata al Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri, utilizzando il servizio online disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate.

In che consiste il cosiddetto “Bonus Pubblicità”

Denominato ufficialmente come “Investimenti pubblicitari incrementali” è una misura agevolativa destinata alle imprese, ai lavoratori autonomi e agli enti non commerciali in relazione agli investimenti effettuati in campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana e periodica, anche online, istituita con l’articolo 57-bis, del DL 50/2017.

Dal 2023, per beneficiarne, è necessario che l’ammontare complessivo degli investimenti pubblicitari realizzati superi almeno dell’1% l’importo degli analoghi investimenti effettuati nell’anno precedente.

L’incentivo consiste in un credito d’imposta pari al 75% del valore incrementale degli investimenti realizzati. È concesso nel limite massimo dello stanziamento annuale e nel rispetto dei regolamenti dell’Unione europea in materia di aiuti “de minimis”. Pertanto, se l’importo complessivo dei crediti richiesti supera l’ammontare delle risorse disponibili, queste sono ripartite percentualmente tra tutti coloro che hanno diritto al bonus.

La norma attualmente in vigore prevede che per beneficiare dell’agevolazione fiscale, i soggetti interessati debbano presentare:

– dal 1° al 31 marzo dell’anno per il quale si chiede l’agevolazione, la “Comunicazione per l’accesso al credito d’imposta”, contenente i dati degli investimenti effettuati o da effettuare nell’anno agevolato.

– dal 9 gennaio al 9 febbraio dell’anno successivo a quello agevolato, cioè a quello per il quale è stata presentata la comunicazione per l’accesso al credito d’impostala “Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati”, con cui attestare che gli investimenti indicati nella comunicazione per l’accesso al credito d’imposta, presentata in precedenza, sono stati effettivamente realizzati nell’anno agevolato e che gli stessi soddisfano i requisiti previsti dalla norma.

L’ammontare del credito d’imposta effettivamente fruibile da ciascun richiedente verrà stabilito con provvedimento del Dipartimento per l’informazione e l’editoria, pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento stesso.

Il credito d’imposta riconosciuto è utilizzabile esclusivamente in compensazione mediante il modello F24 (codice tributo “6900”), che deve essere presentato tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate, a partire dal quinto giorno lavorativo successivo alla pubblicazione dell’elenco dei soggetti ammessi.

Vai alla pagina dedicata del Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria.