Speciale Gestione 2 – La gestione della sicurezza

La gestione della sicurezza di un impianto sportivo è un processo di azioni e comportamenti rivolti a garantire la sicurezza durante lo svolgimento dell’attività sportiva sia nelle fasi di allenamento sia in quelle di competizione e manifestazione sportiva.

Pubblicazione cartacea su: Tsport 359
La Nazionale italiana di rugby contro gli All Blacks della Nuova Zelanda nel 2021 all’Olimpico di Roma (foto Marco Jacobucci / Shutterstock).

La figura del “Titolare dell’impianto” è stata introdotta dal D.M.06/6/2005 con l’intento di chiarire quale sia il soggetto a cui spetta la gestione della sicurezza durante le manifestazioni sportive ed altri eventi di pubblico spettacolo.

Il Decreto chiarisce questo aspetto ed individua nel proprietario dell’impianto (se diverso dalla Società Sportiva che utilizza l’impianto) il soggetto che deve garantire la sussistenza delle condizioni di sicurezza, quindi l’ottenimento dell’agibilità, la corretta manutenzione (registro dei controlli periodici), il rispetto degli obblighi e dei divieti di cui alle prescrizioni di esercizio riportate nel certificato di agibilità attraverso la Redazione del Piano Generale per il mantenimento delle condizioni di sicurezza.

L’organizzatore dell’evento, nel caso di manifestazioni sportive la Società sportiva, deve invece garantire il Mantenimento delle condizioni di Sicurezza (garantite dal proprietario dell’impianto) durante l’evento, attraverso un Piano per il mantenimento delle condizioni di sicurezza, l’individuazione di un Responsabile della Sicurezza che dovrà essere presente durante l’evento, collaborare con il G.O.S., Gruppo Operativo della Sicurezza, ove previsto in funzione della capienza dell’impianto, ed avvalersi di un adeguato numero di addetti formati ai sensi di Legge detti Steward per l’applicazione delle procedure previste dal Piano.

Comunque sia, se non trattasi di manifestazioni calcistiche che si disputano in stadi con capienza superiore a 7.500 posti per cui sono previsti i citati organismi (GOS) e figure giuridiche (Steward), i profili di responsabilità, tra il proprietario ed il gestore o organizzatore, per le rispettive competenze nell’ambito dello svolgimento di un evento, sono i medesimi.

Il proprietario dell’impianto predispone il Piano di Mantenimento delle Condizioni di Sicurezza e le società organizzatrici dell’evento, laddove ravvisassero la necessità di implementare detto documento per ragioni di organizzazione e sicurezza legate al proprio evento, sono tenute ad integrarlo.

Parte integrante del suddetto Piano è il documento unico di valutazione dei rischi interferenze (DUVRI), nel quale vengono riportate le maestranze delle aziende che operano per conto del proprietario, prima durante e dopo l’evento per la gestione dell’impianto, documento che deve essere implementato dalla società organizzatrice dell’evento con il personale delle aziende che operano per loro, al fine di analizzare globalmente la valutazione dei rischi interferenze.

Le responsabilità civili e penali

Spesso il proprietario dell’impianto sportivo è un Ente pubblico che può non essere anche gestore della struttura. Ne consegue che l’Ente pubblico proprietario stipuli accordi di conduzione delle sue strutture (concessione, appalto di servizi, o quant’altro come abbiamo visto nell’articolo precedente) e che questi accordi abbiano ad oggetto la ripartizione delle responsabilità tra i due soggetti.

La responsabilità del proprietario trova riscontro nell’art. 2053 del Codice Civile, laddove ”il proprietario (pubblico o privato) di un edificio o di altra costruzione è responsabile dei danni cagionati dalla loro rovina, salvo che provi che questa non è dovuta a difetto di manutenzione o a vizio di costruzione”.

Al proprietario dell’impianto sportivo, infatti, possono essere attribuite specifiche responsabilità anche in virtù di quanto sancito all’art. 18 del Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro, ove è previsto che il soggetto disponga interventi strutturali e di adeguamento degli impianti, con la relativa consegna delle certificazioni.

Ne consegue che egli è civilmente responsabile per il disposto di cui all’art. 2051 nella circostanza di danni provocati nell’ipotesi di caso fortuito, o quando l’uso delle attrezzature dia luogo ad un’attività da qualificarsi come pericolosa, ai sensi dell’art. 2050.

Il gestore è un soggetto che amministra beni e immobili di proprietà altrui e, pertanto, risponde giuridicamente dell’amministrazione dell’impianto di cui risulta custode.

Egli è tenuto a garantire la sicurezza e l’incolumità di coloro che vi accedono, che si tratti di lavoratori, atleti, spettatori o tecnici. Ne consegue che il gestore è titolare della posizione di garanzia di cui all’art. 40 del Codice Penale e che lo stesso può essere ritenuto responsabile degli eventi dannosi «prevedibili ed evitabili».

Come nel caso del proprietario-custode, in capo al gestore si ravvisa la responsabilità civile connessa alla conduzione dell’impianto sportivo derivante da quanto previsto dall’art. 2043 del Codice Civile, ossia che nessuno debba causare ad altri alcun danno con il proprio comportamento.

Sarà il danneggiato a dover provare la colpa o il dolo del danneggiante e il nesso di causalità tra la condotta del soggetto responsabile.

Spesso, quando il proprietario non sia anche conduttore, le responsabilità del primo possono limitarsi ai sinistri derivanti dalla carenza di manutenzione straordinaria.

Infatti la maggior parte delle convenzioni attualmente in vigore sono stipulate secondo gli stessi standard e prevedono l’identificazione e la ripartizione delle responsabilità, attribuendo sostanzialmente al concessionario le opere di ordinaria amministrazione e manutenzione, ovvero gli interventi di riparazione, rinnovamento o sostituzione delle finiture degli edifici, oltre a quelli necessari per integrare e mantenere l’efficienza e la fruibilità degli impianti (vedi un estratto di convenzione).

Le novità del DM 13 agosto 2024

“Al decreto del Ministro dell’interno 18 marzo 1996 e successive modifiche ed integrazioni, recante «Norme  di sicurezza per la costruzione e l’esercizio degli impianti sportivi», dopo l’art. 23 è aggiunto il seguente:

    “23-bis. Rinvio alle norme tecniche. Ai fini dell’applicazione del presente decreto, il rinvio alle norme tecniche specificatamente richiamate è da intendersi come riferimento alla regola dell’arte vigente.”

Come abbiamo già ricordato nello Speciale Sicurezza (TS 358), il D.Lgs. 38/2021 prevede all’art 8 l’emanazione di un apposito decreto per il riordino e l’aggiornamento delle norme in materia di ordine e sicurezza pubblica nonché di prevenzione incendi e sicurezza antincendio per gli impianti sportivi.

Non essendo ancora stati emessi i suddetti provvedimenti attuativi, la nuova norma, nelle more, rinvia le modalità di progettazione, costruzione ed esercizio degli impianti sportivi alle conoscenze e capacità tecniche e scientifiche nella loro vigenza ed evoluzione, attraverso le norme tecniche più aggiornate.

L’obiettivo è garantire che gli impianti sportivi siano progettati, costruiti e gestiti secondo i più elevati e attuali standard di sicurezza disponibili, eliminando il rischio di fare affidamento su norme ormai obsolete.

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