Universal Design negli impianti sportivi

L’Universal Design è una metodologia progettuale che ha per obiettivo fondamentale la progettazione e la realizzazione di edifici, prodotti e ambienti che siano di per sé accessibili a ogni categoria di persone, al di là dell’eventuale presenza di una condizione di disabilità. Ne parliamo in relazione all’ambito sportivo.

Pubblicazione cartacea su: Tsport 333
Paralimpiadi Londra 2012. Area degli spettatori con postazioni che consentono alla sedia a ruote di avere un accesso a livello con la pavimentazione esterna (Foto T.E.).

 

La possibilità di praticare un’attività sportiva consente, dal punto di vista fisico, per una persona con una riduzione delle proprie capacità fisiche o sensoriali, di imparare ad utilizzare al meglio le energie residue e di tenere in maggiore considerazione la capacità di svolgere alcune attività in completa autonomia. Dal punto di vista psicologico lo sport costituisce un importante fattore d’integrazione sociale e rappresenta uno stimolo fondamentale per andare al di là dei propri limiti, indipendentemente dalla propria condizione psico-fisica.

Tale stimolo ha portato, ad esempio, alcuni atleti disabili a gareggiare alla pari, in alcune Olimpiadi a partire da Sidney 2000, con atleti normodotati; due esempi su tutti: una tiratrice con l’arco su sedia a ruote (della nazionale italiana) e un nuotatore sordo (della nazionale australiana) giunto a medaglia. Inoltre, il livello raggiunto dagli atleti disabili e la volontà di abbattere le barriere culturali, prima ancora di quelle architettoniche, ha suggerito agli organizzatori di diversi campionati continentali e mondiali di inserire gare paralimpiche all’interno del programma generale. L’utilizzo degli impianti sportivi, oltre che per motivi sportivi, avviene anche per esigenze terapeutico-riabilitative, dove la palestra o la piscina costituiscono la principale struttura per effettuare rieducazione, mantenere o aumentare le capacità psico-fisiche di coloro che si trovano in una condizione svantaggiata.

La normativa di riferimento

La normativa italiana non presenta espliciti riferimenti agli impianti sportivi, ad eccezione di circolari e delibere che provengono dal Consiglio Nazionale del CONI (Delibera n. 1379 del 2008), e i “Criteri di progettazione per l’accessibilità agli impianti sportivi” del Comitato Italiano Paralimpico.

Vengono richiamati, pertanto, il D.P.R. 503/93 e il D.M. 236/89. In particolare, il D.P.R. 503/96 nel Titolo III, “Struttura edilizia in generale”, riporta alcuni criteri di accessibilità generici ai quali si può fare riferimento.

Art. 13. – Le norme generali per gli edifici

  1. Le norme del presente regolamento sono riferite alla generalità dei tipi edilizi.
  2. Negli edifici pubblici deve essere garantito un livello di accessibilità degli spazi interni tale da consentire la fruizione dell’edificio sia al pubblico che al personale in servizio, secondo le disposizioni di cui all’art. 3 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236. 3. Per gli spazi esterni di pertinenza degli stessi edifici il necessario requisito di accessibilità si considera soddisfatto se esiste almeno un percorso per l’accesso all’edificio fruibile anche da parte di persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale.
  3. Le normative specifiche riguardanti singoli tipi edilizi possono articolare o limitare il criterio generale di accessibilità in relazione alla particolarità del tipo.
  4. In sede di definizione e di applicazione di norme concernenti specifici settori, quali sicurezza, contenimento consumi energetici, tutela ambientale, ecc., devono essere studiate o adottate, nel rispetto di tali normative, soluzioni conformi alle disposizioni del presente regolamento.
  5. Per gli alloggi di servizio valgono le disposizioni di cui all’art. 3.3 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236, relative agli alloggi di edilizia residenziale sovvenzionata.
  6. Negli interventi di recupero, gli eventuali volumi aggiuntivi relativi agli impianti tecnici di sollevamento non sono computabili ai fini della volumetria utile.

Art. 14. – Modalità di misura

  1. Per le modalità di misura dei componenti edilizi e per le caratteristiche degli spazi di manovra con la sedia a ruote valgono le norme stabilite al punto 8.0 del decreto del Ministro dei lavori pubblici dal 14 giugno 1989, n. 236.

Art. 15. – Unità ambientali e loro componenti

  1. Per le unità ambientali e loro componenti come porte, pavimenti, infissi esterni, arredi fissi, terminali degli impianti, servizi igienici, cucine, balconi e terrazze, percorsi orizzontali, scale, rampe, ascensori, servoscala e piattaforme elevatrici, autorimesse, valgono le norme stabilite ai punti 4.1 e 8.1 del decreto del Ministro dei lavori pubblici del 14 giugno 1989, n. 236.

Art. 16. – Spazi esterni di pertinenza dell’edificio e loro componenti

  1. Per gli spazi esterni di pertinenza dell’edificio e loro componenti come percorsi, pavimentazioni e parcheggi valgono le norme stabilite ai punti 4.2 e 8.2 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236.

Art. 17. – Segnaletica

  1. Per la segnaletica valgono le norme stabilite al punto 4.3 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236.

Art. 18. – Raccordi con la normativa antincendio

  1. Per i raccordi con la normativa antincendio, ferme restando le disposizioni vigenti in materia di sistemi di via d’uscita, valgono le norme stabilite al punto 4.6 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236.

I criteri progettuali

Per realizzazione un impianto sportivo accessibile devono essere verificati una serie di requisiti progettuali di carattere generale, quali: l’accesso all’edificio e l’ingresso dell’edificio, i sistemi di collegamento verticale, gli arredi fissi ed i servizi igienici.

Devono essere, invece, approfonditi i requisiti degli spazi in cui viene specificatamente praticato lo sport ed i luoghi nei quali si recano gli spettatori per partecipare all’evento sportivo. Da questa distinzione emerge che l’accessibilità di un impianto sportivo deve essere valutata dal duplice punto di vista di chi pratica e dello spettatore. Un’ulteriore valutazione deve, inoltre, essere fatta tra diversi tipi d’impianti, che possono riguardare attività all’aperto, oppure al coperto come nelle palestre o piscine. Poiché molti impianti devono possedere requisiti tra loro simili, l’identificazione delle caratteristiche d’accessibilità non viene effettuata sulla tipologia dell’impianto, ma sulle funzioni che le parti dell’impianto devono assolvere. Le macro-categorie, così determinate, possono essere identificate nell’area per gli spettatori (costituita dalle tribune) e nell’area per gli atleti, comprensiva dell’area di competizione (variabile in funzione del tipo di attività sportiva svolta e se la disciplina sportiva si pratica all’esterno o all’interno) e l’area spogliatoio (intesa come complesso dell’area docce, dei servizi igienici e dell’area in cui effettuare il cambio di abbigliamento).

L’area degli spettatori

Il raggiungimento dell’area per gli spettatori deve essere agevolato da un percorso tattile e da un sistema di orientamento generale facilmente individuabile e comprensibile, per agevolare chi ha difficoltà nella comunicazione (come gli audiolesi) o difficoltà cognitive (disabili mentali). I diversi settori possono essere segnalati utilizzando differenti colori: i punti principali della struttura (punti di intersezione dei percorsi atleti/spettatori, gli ingressi, gli ascensori, ecc.) devono essere evidenziati cambiando il tipo di pavimentazione e prevedendo un adeguato sistema d’illuminazione.

Nessuna norma riporta quanti debbano essere i posti riservati agli spettatori su sedia a ruote (che, a differenza degli altri, necessitano di uno spazio libero da sedute), la manualistica francese suggerisce i seguenti minimi dimensionali: 2 posti per un complesso di 50 posti; 3 posti per 51 fino a 100 posti; 4 per 101 fino a 500 posti; 21 posti o più per 1001 posti o più.

Quando i posti sono collocati su un pavimento la cui pendenza è 5%, devono essere riservati degli spazi di 1×1,5 m all’estremità delle file e al di fuori del percorso praticabile. È opportuno che tali posti abbiano una dislocazione che consenta alle persone su sedia a ruote di sostare con i propri accompagnatori, amici o compagni di squadra per essere parte integrante del pubblico e non persone speciali o differenti.

Lo spettatore deve avere una buona visibilità della zona in cui avviene l’evento sportivo, pertanto le eventuali schermature o balaustre di protezione devono essere il più basse possibili o realizzate in materiali trasparenti. Dagli spazi riservati agli spettatori deve essere possibile raggiungere le vie di fuga nel più breve tempo possibile.

 

L’area degli atleti

L’area di competizione

Le aree di competizione, così come i per corsi per accedervi, devono essere costituiti da materiali duri, compatti, e non scivolosi che permettono un buon rotolamento delle sedie a ruote. Ciò esclude tutte quelle pavimentazioni incoerenti stabilizzate o semi stabilizzate. Tale caratteristica vale tanto per le pavimentazioni interne, in cui si svolge l’attività sportiva, che per quelle esterne in cui, comunque, l’atleta deve percorrere un tragitto: nelle palestre dove si pratica, ad esempio, la pallacanestro, la pavimentazione deve essere in parquet o in gomma; nel tiro con l’arco, l’area di tiro deve essere realizzata con una pavimentazione in cemento o similare, come le vie laterali che collegano la zona di tiro ai bersagli; le piste d’atletica leggera devono essere realizzate con materiali elastici in modo da agevolare la spinta anche a quegli atleti che corrono con una gamba ed un tutore. In alcune palestre, il cambiamento del rivestimento della pavimentazione può segnalare ai disabili visivi un’area o un percorso (ad esempio un’alternanza del rivestimento plastico e parquet).

La piscina e lo spazio circostante

La piscina è uno degli impianti in assoluto più utilizzati sia per praticare l’attività sportiva che per svolgere attività terapeutico riabilitativa.

Sul pavimento deve essere previsto un percorso tattile, realizzato con piastrelle a rilievo e in un colore contrastante con il resto della pavimentazione, che colleghi la zona d’ingresso con lo spogliatoio (inteso come nucleo comprensivo dell’area cambio e della doccia) e lo spogliatoio con la piscina. Nelle piscine in cui è presente un percorso “piedi calzati” e “piedi nudi” deve essere previsto anche un itinerario alternativo per le sedie a ruote, in modo che queste non debbano passare necessariamente per le vaschette lavapiedi.

Un corrimano continuo, collocato ad un’altezza di 90 cm, costituisce un ottimo supporto per le persone che hanno difficoltà di deambulazione, così com’è opportuno che le piastrelle della pavimentazione siano del tipo antisdrucciolevole. Il bordo della piscina, il corrimano e i gradini d’accesso alla vasca devono essere contrastanti con il resto della pavimentazione, in modo da evidenziare il confine stesso della vasca per coloro che hanno una menomazione visiva come gli ipovedenti. Per motivi di sicurezza tutti gli spigoli devono essere arrotondati.

L’accesso alla vasca può avvenire mediante 3 sistemi: utilizzando una scala, una rampa o un apposito sollevatore. Tali dispositivi devono essere collocati in un’apposita zona ubicata al di fuori dell’area preposta alla gara. Le scale d’entrata/uscita dalla piscina devono prevedere almeno un corrimano, collocato sul lato del perimetro della piscina. I gradini devono avere un’alzata compresa tra i 12 e i 15 cm ed una pedata compresa tra i 30 e i 34 cm, quest’ultima realizzata con piastrelle o materiali antisdrucciolevoli. Nelle piscine già esistenti tale scala potrebbe essere realizzata in metallo. Gli scalini possono essere sostituiti o integrati da una rampa con corrimano su entrambi i lati e una larghezza di almeno 90 cm. La pendenza della rampa non deve essere superiore all’8% (consigliata 5%) e la pavimentazione antisdrucciolevole.

Un sollevatore può essere installato per le persone con patologie altamente invalidanti. Il dispositivo migliore è quello che consente di spostare direttamente nell’acqua la sedia del nuotatore utilizzata per fare la doccia. Questa condizione evita, alla persona disabile, di spostarsi dalla sua sedia a ruote al seggiolino del sollevatore. Il sollevatore deve essere collocato ad una distanza di almeno 1,50 m dalla parete o da altri ostacoli, e deve essere mascherato al pubblico con una piccola paretina divisoria. Il bordo della piscina deve essere pensato in modo che l’acqua sfiori il livello della pavimentazione e la canaletta di raccolta sia collocata sul bordo, in modo da tenere la pavimentazione esterna circostante asciutta e possa, allo stesso tempo, costituire un utile riferimento per i non vedenti. Tale soluzione, tuttavia, può costituire una fonte di disagio per coloro che entrano o escono dall’acqua rotolandosi e strusciando il torace e/o la schiena sul bordo stesso, come per le persone affette da paralisi. In alternativa il bordo della piscina può essere rialzato di 50 cm dal livello del pavimento, realizzando un muretto perimetrale largo almeno 50 cm. Tale accorgimento agevola quelle persone su sedia a ruote che sono in grado di entrare nell’acqua senza assistenza e che preferiscono effettuare il trasferimento dalla sedia a ruote alla vasca sul bordo della piscina. Per consentire l’uscita tale muretto perimetrale deve presentare delle aperture di almeno 1 m in uno o più punti del bordo della vasca. Anche questa soluzione presenta degli svantaggi per coloro che preferiscono entrare nella vasca mediante la scala o la rampa. Per tale motivo una soluzione mista, che preveda dei muretti sui lati corti e l’acqua a sfiorare il pavimento nei lati lunghi, può contemplare le esigenze di più utilizzatori.

Alcuni utili accorgimenti per favorire l’uso della piscina da parte dei disabili visivi sono: dividere la piscina in corsie con delle corde, che devono essere il più possibile tese, in modo che possano costituire un buon riferimento per seguire una direzione mentre si nuota; distinguere i lati lunghi ed i lati corti con dei materiali con una diversa consistenza tattile ed un efficace contrasto cromatico, oppure con dei muretti sul lato corto e l’acqua a sfiorare il pavimento sul lato lungo; evidenziare, all’interno della vasca, i punti in cui le pareti verticali si congiungono con la superficie orizzontale del fondo, in modo che possa essere visivamente percepita, dagli ipovedenti, la diversa collocazione dei piani.

Lo spazio spogliatoio

I requisiti dello spazio spogliatoio riguardano indicazioni per lo spazio in cui viene effettuato il cambio degli abiti (“area asciutta”) e la zona in cui viene effettuata la doccia (“area bagnata”). Alcune soluzioni sono universali, altre sono particolari e tengono conto del modo in cui una persona disabile si trasferisce su una seduta, si sostiene o usa i meccanismi di controllo (ad esempio il miscelatore della doccia), sebbene nessuna precluda l’uso delle altre.

Le soluzioni sono pensate principalmente per facilitare le persone su sedia a ruote, poiché esse si trovano nella situazione di svantaggio maggiore rispetto agli altri.

L’area bagnata Il principale problema da analizzare riguarda la possibilità di trasferimento dalla sedia a ruote al seggiolino su cui effettuare la doccia e tenere la propria sedia a ruote asciutta e raggiungibile per effettuare l’operazione inversa. Tali spostamenti richiedono un adeguato spazio di manovra per la sedia a ruote. Per facilitare il bagno, i piatti doccia devono essere a pavimento, con una leggera pendenza verso il/i punto/i di scarico. Per agevolare la privacy possono essere collocate delle tende da doccia o delle paretine rigide.

Sono, invece, da evitare i gradini di contenimento dell’acqua, che possono causare difficoltà di movimento alle sedie a ruote e/o alle persone che hanno difficoltà di deambulazione.

 

L’area asciutta

L’area asciutta riguarda quella parte dello spogliatoio in cui viene effettuato il cambio dell’abbigliamento. Elementi che devono essere attentamente considerati e ben dimensionati sono:

– la cabina di cambio, deve avere delle dimensioni interne che permettono ad una sedia a ruote di entrare, di chiudere la porta e spogliarsi con l’aiuto di una terza persona; o l’altezza dell’attaccapanni per gli abiti e gli asciugamani (H = 1,20 m);

– gli asciugacapelli – per i capelli e per il corpo – devono essere collocati ad una altezza non superiore a 1,40 m ed essere dotati di tubi per il getto manovrabili e flessibili;

– deve essere previsto uno specchio a tutt’altezza da 0,20 ma 1,80 m;

– si devono prevedere dei ripiani per appoggiare gli oggetti personali (H = 0,90 m).

 

Le immagini di questo articolo sono relative agli impianti per le Paralimpiadi di Londra 2012 (foto di T.E.).

 

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